La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26064 del 2022, ha sancito che al Comune non spetta provare la conoscibilità delle delibere relative al regolamento e alle tariffe Tarsu/Tia se queste non sono pubblicate sul sito internet dell’ente e se di tale pubblicazione non si fa cenno nell’avviso di accertamento.
Questi, infatti, sono atti a carattere generale e normativo, soggetti quindi a pubblicità legale e si presumono conoscibili, ragion per cui è del tutto irrilevante la pubblicazione sul sito internet del comune che non è mezzo destinato alla pubblicità legale dell’atto normativo
