(Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26824)
Ai giudici di Piazza Cavour è stato sottoposto il ricorso finalizzato alla cassazione della pronuncia resa dalla corte territoriale competente proposto da un dipendente, già in servizio presso un’agenzia fiscale, che aveva partecipato al concorso bandito nel lontano 1997 per il conferimento di posti di dirigente dell’allora Ministero delle Finanze, risultando non vincitore, ma idoneo.
Nel tempo si erano rese vacanti altre posizioni dirigenziali, e l’interessato, dopo avere inutilmente invitato il predetto Ministero ad avvalersi dello scorrimento della graduatoria e a non bandire nuovi concorsi, l’interessato si è rivolto agli ermellini per chiedere l’accertamento del diritto all’assunzione con inquadramento nella qualifica dirigenziale.
La Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha ritenuto che il concorrente idoneo non vincitore può vantare il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l’intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine.
