Il contratto individuale di lavoro non può derogare i limiti retributivi posti dalla contrattazione collettiva

Ancora una volta la Cassazione, con l’ordinanza della Sezione Lavoro 18 ottobre 2023, n. 28966 interviene per ricordare un aspetto fondamentale della disciplina del lavoro pubblico: la limitatissima autonomia negoziale di cui dispongono i datori pubblici. Il caso trattato riguarda l’attribuzione al segretario di una camera di commercio di una retribuzione di posizione fortemente maggiore…

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Ancora una volta la Cassazione, con l’ordinanza della Sezione Lavoro 18 ottobre 2023, n. 28966 interviene per ricordare un aspetto fondamentale della disciplina del lavoro pubblico: la limitatissima autonomia negoziale di cui dispongono i datori pubblici.

Il caso trattato riguarda l’attribuzione al segretario di una camera di commercio di una retribuzione di posizione fortemente maggiore del massimo previsto dalla contrattazione collettiva, cui ha fatto seguito una successiva azione di ripetizione dell’ente, una volta meglio constatata l’illegittimità di tale attribuzione.

La Corte d’appello ha evidenziato il corretto operato dell’ente, sicchè il dipendente si è rivolto alla Cassazione per sottolineare vizi di legittimità della pronuncia di secondo grado, che gli ermellini non hanno rilevato, rigettando integralmente il ricorso.

La pronuncia della Cassazione si incentra in maniera indiretta, ma chiara, appunto sulla limitata capacità negoziale di diritto privato. L’ordinanza va letta attentamente specie da parte di chi ritenga erroneamente che il d.lgs 29/1993, poi trasfuso nel d.lgs 165/2001, abbia cagionato una totale assimilazione della gestione del lavoro pubblico ai canoni privatistici.

Le cose non stanno così. Spiega la Cassazione: “l’adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del
rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente
solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive“.

Dunque, nel lavoro pubblico il contratto individuale di lavoro assolve ad una funzione estremamente limitata: quella di costituire il rapporto, con ristrettissime funzioni regolatrici (sede, orario e poco altro). Ciò implica una differenziazione estrema rispetto all’assetto del lavoro privato, nel quale il contratto individuale di lavoro, invece, può derogare ampiamente sia alla disciplina della contrattazione collettiva, sia anche a quella legislativa.

La Cassazione ricorda, citando anche alcune pronunce della Consulta: “nell’impiego pubblico contrattualizzato, ove difettino specifiche disposizioni derogatorie della regola generale, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall’assetto definito in sede di contrattazione collettiva, perché il superamento dello statuto pubblicistico è stato realizzato dal legislatore ordinario attraverso un «equilibrato dosaggio di fonti regolatrici“,

Lo stesso vale per la contrattazione collettiva decentrata (tema non affrontato dall’ordinanza in commento): essa è gerarchicamente subordinata alla contrattazione collettiva nazionale, restando quindi priva di derogarla ed essendo facoltizzata a disporre regole particolari solo entro i limiti in cui la contrattazione nazionale lo consente; nello stesso tempo contratto individuale e contratto decentrato debbono confrontarsi anche con i vincoli e limiti disposti dalla legge, a sua volta fonte non derogabile (le norme del d.lgs 165/2001 sono qualificate tutte come imperative, con la conseguenza della nullità dei contratti contenenti clausole incompatibili).

E’ ancora sin troppo diffusa l’idea, invece, che contratti decentrati o individuali possano contenere previsioni derogatorie rispetto ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale e alla legge; un’idea per altro mossa anche da molti soggetti preposti ad incarichi di vertice, i quali, conseguentemente, concorrono nella sottoscrizione di contratti e provvedimenti attuativi illeciti, dannosi e fonti di responsabilità erariali e contenziosi simili a quello oggetto dell’ordinanza in commento.

Il tutto, per altro, dimostra per l’ennesima volta l’errore strategico esiziale di aver eliminato controlli preventivi di legittimità e conferma quanto l’opera dei revisori dei conti, forzatamente organi composti da professionisti sostanzialmente all’oscuro delle regole molto particolari poste come fonte del rapporto di lavoro pubblico, risulti, ai fini dei controlli, del tutto inefficace e entro la soglia dell’oggettiva inutilità.

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