Secondo il TAR Abruzzo, L’Aquila, che si è pronunciato con sentenza 13 maggio 2026, n. 328 il Direttore dei lavori può svolgere anche il ruolo di responsabile della sicurezza, a condizione che l’appalto, anche se di valore superiore ad 1 milione di euro, non risulti complesso.
I fatti di causa
La questione sottoposta all’attenzione dei giudici afferiva ad un appalto di lavori pubblici nel quale era stata contestata la possibilità di attribuire alla stessa persona sia il ruolo di Direttore dei lavori sia quello di Responsabile della sicurezza, nonostante il valore dell’appalto fosse superiore a un milione di euro.
A parere dei giudici abruzzesi, anche nell’ambito di appalti con importo superiore a 1 milione di euro, il cumulo dei due incarichi può essere ritenuto legittimo qualora non siano presenti interferenze particolari e l’appalto non presenti elementi di significativa complessità.
La decisione del TAR si pone però in evidente contrasto con il parere del MIT del 17/04/2024, n. 2459, nonché con la sentenza del TAR Puglia – Bari, n. 85/2026.
Secondo tale orientamento, infatti, il superamento della soglia di 1 milione di euro costituisce di per sé indice di complessità dell’appalto, rendendo quindi necessario mantenere separati i due incarichi.
La posizione dei giudici
I giudici si sono soffermati sull’interpretazione dell’art. 114, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, relativo al possibile cumulo tra le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Il Collegio ha respinto i motivi del ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione secondo cui il cumulo delle due funzioni è obbligatorio non solo per gli appalti di importo inferiore a un milione di euro, ma anche per quelli di importo superiore quando i lavori non siano complessi e non presentino rischi di interferenze. Secondo i giudici, l’utilizzo del termine “svolge” nella norma indica chiaramente un obbligo e l’espressione “e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze” costituisce una seconda ipotesi autonoma rispetto al semplice criterio economico.
Il Tribunale ha quindi ritenuto errata l’interpretazione proposta dalla parte ricorrente, poiché questa si concentrava esclusivamente sulla soglia economica di un milione di euro, trascurando il riferimento qualitativo alla complessità dei lavori e ai rischi interferenziali. Secondo il Collegio, una simile lettura finirebbe per svuotare di significato una parte della disposizione normativa.
I giudici hanno inoltre condiviso le argomentazioni del Comune, secondo cui il legislatore, utilizzando l’indicativo presente, ha introdotto un vero obbligo di cumulo. Hanno anche evidenziato che la non cumulabilità degli incarichi riguarda esclusivamente lavori complessi accompagnati da rischi di interferenze, indipendentemente dall’importo dell’appalto.
Il Collegio ha poi preso in considerazione una precedente sentenza del TAR Puglia – Bari, n. 85/2026, che aveva sostenuto la tesi opposta, ritenendo vietato il cumulo per lavori superiori al milione di euro. Tuttavia, tale orientamento non è stato condiviso, poiché ignorava la seconda parte della norma relativa all’assenza di complessità e di rischi interferenziali.
Nel caso concreto, i giudici hanno inoltre osservato che non era stata dimostrata l’effettiva complessità tecnica dell’opera né la presenza di rilevanti rischi di interferenze, nonostante la ricorrente sostenesse il contrario in riferimento alla realizzazione di un nuovo polo scolastico.
Infine, il Collegio ha evidenziato che il disciplinare di gara consentiva espressamente il cumulo delle figure professionali, prevedendo la possibilità di indicare lo stesso soggetto per più prestazioni specialistiche, purché in possesso dei requisiti richiesti.
