La disciplina della figura del Direttore dell’esecuzione nel D.L.gs. 36/2023 richiede l’analisi di molteplici disposizioni. Infatti, per avere un quadro completo della disciplina, non basta analizzare l’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, ma anche ben due allegati: l’allegato I.2 e II.14.
La funzione espletata dal Direttore dell’esecuzione è senza dubbio di notevole importanza, poiché d’ausilio al RUP negli appalti maggiormente complessità.
Al Direttore dell’esecuzione si aggiunge, anche la nuovissima figura del Responsabile di fase, il quale potrebbe essere nominato dal dirigente, titolare del potere di spesa, a governare la fase dell’esecuzione del contratto.
In questa ultima fase potremmo, pertanto, trovare sia un Direttore dell’esecuzione, sia un Responsabile di fase.
Nulla esclude, poi, che il Responsabile di fase sia anche Direttore dell’esecuzione oppure che il RUP svolga la funzione di Direttore dell’esecuzione.
Sia il Direttore dell’esecuzione che il RUP (che svolge le funzioni di Direttore dell’esecuzione), possono avere alle proprie dipendenze dei Direttori operativi, con funzioni ausiliarie.
In sostanza si potrebbero avere quattro differenti soggetti che potrebbero intervenire (a volte alternativamente, a volte cumulativamente) a gestire la fase esecutiva dell’appalto.
Le disposizioni inserite nell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023
Come avveniva nel D.lgs. 50/2016, il legislatore, all’art. 114, co, 7 del D.Lgs. 36/2023, assegna, come regola di base, al RUP la funzione di Direttore dell’esecuzione
Infatti, viene precisato che per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del Direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più Direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Il comma 8 dell’art. 114, invece, demanda all’allegato II.14 l’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per i quali il Direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.
Il comma 10 dell’art. 114 dispone che per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8 (servizi e forniture di particolare importanza), la stazione appaltante, su indicazione del Direttore dell’esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il Direttore dell’esecuzione secondo quanto previsto dall’allegato II.14.
I contenuti degli allegati I.2 e II.14.
L’Allegato I.2, dispone che il RUP svolga, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
a) prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Inoltre, come già precisato, il comma 8 dell’art. 114 rinvia all’allegato II.14 per individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il Direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.
L’art. 31, co. 1 dell’allegato II.14 dispone che l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32.
L’art. 32, co. 2 dell’allegato II.14 stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
Infine, il comma 3 dell’art. 32 dispone che, ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.
La nuova normativa, a causa dei continui rinvii, non è certamente di facile lettura; in ogni caso quello sin qui riportato risulta essere il quadro complessivo.
