Nel modello a lump sum (finanziamento forfettario) dei progetti PNRR sulla digitalizzazione, il finanziamento è interamente dovuto al conseguimento dell’obiettivo, senza anticipazioni e a prescindere dalla spesa sostenuta. La Corte dei conti Piemonte (delib. n. 116/2025) chiarisce che, una volta riconosciuto l’obiettivo, l’originario vincolo di destinazione viene meno: la quota eccedente la spesa diventa entrata libera, con necessaria rettifica dell’accertamento (art. 15, c. 4, Dl 77/2021). Resta però la natura non ricorrente (talora in conto capitale), di regola non utilizzabile per spese correnti, salvo eccezioni come le economie della misura 1.2 cloud impiegabili per canoni futuri tramite FPV di parte corrente. Opportuno programmare coperture alternative quando tali risorse si esauriscono.
