Le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nel corso delle gare d’appalto sono necessarie. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe) non le elimina e non consente di fare a meno di controllare quanto dichiarato, ma semplicemente permette alla stazione appaltante di svolgerle in modo molto immediato e semplificato.
La sentenza del Tar Campania, Napoli, Sezione I, 24/01/2025, n. 624 ricorda che tra la conclusione delle operazioni di gara, con la proposta di aggiudicazione e l’adozione del provvedimento di aggiudicazione vi è una fase intermedia, quella appunto della verifica delle dichiarazioni, che costituisce presupposto necessario per il provvedimento finale.
Il Tar evidenzia che la “verifica è innestata nella fase intermedia tra la proposta della Commissione di gara e l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023 (“L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”)”.
Pertanto, il codice dei contratti fissa la necessità appunto di una fase intermedia tra conclusione del processo di comparazione selettiva delle offerte e decisione con la quale indicare l’aggiudicatario.
Con maggiore ed ulteriore chiarezza, la sentenza poi aggiunge: “L’innovazione introdotta antepone ad una fase anteriore all’aggiudicazione la verifica, che nel sistema previgente era posposta all’atto finale, condizionandone l’efficacia (art. 32, co. 7, del d.lgs. n. 50/2016: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”)”.
Nel prosieguo della sentenza, il Tar affronta il problema dell’eventuale (che poi ipotesi così eventuale non è) mancato funzionamento della piattaforma del Fvoe, evenienza alla quale si deve aggiungere l’attuale impossibilità che in tale piattaforma siano aggiornate automaticamente informazioni come quella sul rispetto delle norme dei disabili.
A tale proposito, i giudici ricordano che sono comunque da applicare le disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive, di certificazione e di atto di notorietà, previste dagli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, ribadendo l’obbligo da parte delle PA di accettare tali dichiarazioni ai fini della conclusione del procedimento.
Evidenzia il Tar che la PA “non è tenuta” a contestare in ogni caso la veridicità delle dichiarazioni, “fatto salvo il potere di controllo, “il cui esercizio è doveroso allorché quanto dichiarato si mostri palesemente non corrispondente al vero” (Cons. Stato – sez. VII, 11/1/2023 n. 343, precisando che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, senza alcun valore certificativo o probatorio, ha “una “attitudine” probatoria provvisoria e fino a contraria risultanza, volta a consentire – salvo verifica – la più spedita conclusione del procedimento amministrativo”)”.
Tale posizione, tuttavia, non può essere condivisa. La PA non è affatto chiamata a porre in essere una “contestazione” della veridicità, bensì soltanto e solo un’azione di verifica: la contestazione, del resto, può scaturire solo dall’esito negativo di tale verifica.
Risulta, dunque, del tutto aberrante la conclusione della sentenza, secondo la quale “nella materia degli appalti, le esigenze di speditezza nella definizione del procedimento emergono in modo particolare, nel caso di specie … ha assunto la dichiarazione sostitutiva dell’ausiliaria sul possesso del fatturato medio del triennio, accompagnata dall’elenco delle principali forniture effettuate a favore di strutture sanitarie pubbliche (la cui veridicità, come detto, per quanto attiene al fatturato medio nell’esercizio 2023, non è dubbia). Sulla base delle premesse svolte, l’operato non può ritenersi censurabile, stante l’assunzione della responsabilità anche penale del dichiarante e posto che la doverosità del controllo si pone a fronte di elementi denotanti la palese non corrispondenza al vero di quanto dichiarato (Cons. St., cit.)”.
L’articolo 17, comma 5, del codice impone, come detto, comunque di verificare i contenuti delle dichiarazioni. Il Fvoe è solo uno strumento di agevolazione di tale attività, non sicuramente una fonte in base alla quale poter immaginare che le dichiarazioni sostitutive presentate esentino le stazioni appaltanti dal realizzare l’attività obbligatoria di controllo, presupposto di legittimità delle aggiudicazioni.
