Il Mit si corregge: sotto soglia non è obbligatorio stipulare solo con scambio di corrispondenza.

E’ sempre brutto autocitarsi, ma il sottoscritto – come spesso, accade, unico tra i tanti interpreti – aveva espressamente e senza infingimenti criticato il parere Mit 2341. Quel parere era semplicemente sbagliato. E le ragioni addotte da chi scrive furono le seguenti: “Da dove possa trarsi l’obbligatorietà della forma dello scambio di corrispondenza secondo gli…

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E’ sempre brutto autocitarsi, ma il sottoscritto – come spesso, accade, unico tra i tanti interpreti – aveva espressamente e senza infingimenti criticato il parere Mit 2341.

Quel parere era semplicemente sbagliato. E le ragioni addotte da chi scrive furono le seguenti: “Da dove possa trarsi l’obbligatorietà della forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, enunciato dal Mit col parere 2341 oggettivamente è difficile comprenderlo.

La norma non è per nulla imperativa come il Mit lascia intendere, almeno certamente per quanto riguarda gli enti locali, ove l’attività connessa alla stipulazione dei contratti è regolata dall’articolo 97 del d.lgs 267/2000, che regola le funzioni del segretario comunale come ufficiale rogante. Il segretario, ai sensi del comma 4, lettera c), di detta norma “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”. Basta, quindi, che “l’ente”, per voce del Rup o del responsabile del servizio interessato, chieda al segretario comunale di rogare il contratto mediante atto pubblico in forma amministrativa o scrittura privata autenticata, ed il segretario non potrà sottrarsi di certo a tali modalità, se ritenute da chi le richiede più tutelanti e meglio capaci di dare certezze e contenuti tecnicamente corretti al rapporto contrattuale”.

Si constata che il Mit, con un apprezzabile atto di ripensamento, abbia virato di 180 gradi, affermando esattamente l’opposto di quanto indicato a suo tempo con l’erroneo parere 2341, mediante il nuovo parere 2632.

Bene, anzi molto bene. La capacità di autocritica e di revisione delle posizioni interpretative è ovviamente un valore, una ricchezza da apprezzare.

Nello stesso tempo, però, è anche corretto evidenziare che un minimo di maggiore meditazione e ponderazione prima di esprimere pareri, da parte dei troppi “parerifici” della PA in circolazione, forse non sarebbero male. Come anche sarebbe utile che gli interpreti non si limitassero, come sempre più spesso accade, a riportare pareri e posizioni interpretative, anche giurisprudenziali, calandole come un “ipse dixit” sacrale e non discutibile.

Lo scopo dell’analisi interpretativa non è certo solo quello di criticare. Al contrario, consiste nell’entrare nei meccanismi delle norme, evidenziarne le connessioni talvolta molto complesse, illustrare come funzionino e perchè funzionino.

Ma, proprio perchè si entra nel meccanismo, chi svolge queste funzioni da “meccanico dell’interpretazione” non dovrebbe esimersi dall’evidenziare quel che non va in un ragionamento, se la sua applicazione conduce a risultati incoerenti.

Non basta affermare “lo ha detto Questo, lo ha sentenziato Questo”. Occorre affrontare le argomentazioni, vedere se sia possibile utilizzarle come parametro astratto e quindi replicabile sempre e se funziona anche al di fuori dell’ambito specifico affrontato dal “parerificio” di circostanza.

Nel caso della pretesa che sotto soglia si sottoscrivessero contratti esclusivamente nella forma dello scambio di lettere secondo gli usi commerciali era fin troppo evidente l’insostenibilità di tale visione. Ed è apparso fin troppo strano che proprio nessuno evidenziasse l’erroneità di tale conclusione, comunque poi smentita dal Mit.

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