L’aran, col parere 2.12.2025, n. 35909 afferma che ai dirigenti locali spetti la tutela legale, consistente nel rimborso delle spese sostenute, anche nel caso di giudizio contabile.
Ottimo.
Peccato che il parere confermi quanto previsto nell’articolo 24 del Ccnl 16.7.2024, ai sensi del quale il rimborso previsto è limitato “nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016”.
E’ evidente che l’Aran non ha inteso tenere conto della pur chiarissima sentenza della Cassazione Sezioni Unite civili, con sentenza 5 dicembre 204, n. 31137, secondo la quale, invece, il rimborso deve essere integrale e non limitato a solo quanto liquidato dal giudice.
Il parere dell’Aran e la stessa previsione dell’articolo 24, comma 3, del Ccnl 16.7.2024 debbono considerarsi recessivi rispetto alla pronuncia molto chiara della suprema Corte.
E per prima l’Aran dovrebbe comprendere che insistere sull’applicazione di una norma contrattuale penalizzante e riconosciuta indirettamente come infondata dalla Cassazione non porti troppo lontano.
