Il reato di falso in bilancio è illecito professionale anche se solo contestato

Il Parere MIT n. 3621/2025 chiarisce che, in tema di gravi illeciti professionali, la lettera g) dell’art. 98, comma 3 del Codice Appalti riguarda la contestata commissione di reati (ad es. rinvio a giudizio), mentre la lettera h) si riferisce a fattispecie accertate o più gravemente contestate (come condanne, anche non definitive, o misure cautelari).…

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Il Parere MIT n. 3621/2025 chiarisce che, in tema di gravi illeciti professionali, la lettera g) dell’art. 98, comma 3 del Codice Appalti riguarda la contestata commissione di reati (ad es. rinvio a giudizio), mentre la lettera h) si riferisce a fattispecie accertate o più gravemente contestate (come condanne, anche non definitive, o misure cautelari). La distinzione rileva anche per i reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.): l’illecito rientra nella lettera g) se il reato è solo contestato, nella lettera h) se già oggetto di provvedimenti più gravi.

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