Con sentenza n.221 del 9 gennaio 2024 il TAR Campania – Napoli, Sezione VI ha sancito un importante discrimine tra il danno risarcibile a seguito del ritardo nell’assolvimento del diritto di accesso e quello invece “giustificabile”. Come osserva il giudice amministrativo “Non può essere accolta una domanda, avanzata da un cittadino nei confronti del Comune, di risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittimo diniego del diritto di accesso nel caso in cui l’Ente si sia trovato al cospetto di una oggettiva impossibilità di fornire tutti i documenti richiesti, in ragione dell’ampiezza della richiesta ostensiva e pertanto abbia poi assolto alla richiesta solo a seguito della delimitazione dell’oggetto della istanza di accesso agli atti. In questa circostanza, infatti, il ritardo è dipeso da una domanda “mal posta” e tale quindi da giustificare l’iniziale diniego.
