Il Tar Calabria si esprime sui rapporti tra RUP e Commissione giudicatrice, ribadendo come esso possa apportare un ulteriore apporto istruttorio alla commissione giudicatrice, ma preservandone le competenze valutative: nel caso di specie la valutazione concerne una serie di proposte progettuali della ricorrente che per il primo erano da considerarsi come “variante progettuale” mentre per la seconda rappresentavano “migliorie”.
