Agli alenchi di “idonei” regolati dall’articolo 3-bis del d.l. 80/2021 non si applica il “tetto” introdotto (con poca meditazione) dall’articolo 1-bis del d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023, che ha aggiunto al comma 5-ter dell’articolo 35 del d.lgs 165/2001, la seguente disposizione: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. n caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”. Tale norma si riferisce agli idonei intesi come soggetti collocati in graduatoria successivamente ai vincitori, non alla modalità concorsuale specifica per gli enti locali di cui all’articolo 3-bis del d.l. 80/2021.
lo strumento dell’articolo 3-bis del d.l. 80/2021 introdotto dalla legge di conversione 113/2021 è finalizzato a realizzare una prova di ammissione all’inserimento in un elenco di persone pontenzialmente idonee al lavoro pubblico, per poi realizzare una fase concorsuale semplificata. Si tratta di un concorso in più fasi, teso a restringere il campo dei concorrenti a chi si sia “pre qualificato” con l’inserimento nell’elenco e si manifesti come effettivamente disposto a partecipare alla selezione vera e propria, svolta solo tra coloro che di quell’elenco fanno parte.
Leggiamo con attenzione la rubrica dell’articolo 3-bis: “Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”. Bisogna prestare adeguata attenzione alle parole perchè, purtroppo, l’italiano è una lingua difficile, nella quale molte volte uno stesso sostantivo ha significati molto diversi, non solo di per sé, ma soprattutto quando letto in combinazione con aggettivi o perifrasi qualificative.
La parola “idonei”, utilizzata dall’articolo 3-bis, può trarre in inganno. Nel gergo comune degli addetti ai lavori che gestiscono i concorsi, gli “idonei” sono coloro che hanno ottenuto una valutazione complessiva superiore a quella minima necessaria e sono inseriti nelle graduatorie finali, ma collocati in posizioni successive a quelle utili per l’assunzione.
Ma gli “idonei” di cui parla l’articolo 3-bis sono cosa molto diversa. Probabilmente il legislatore avrebbe fatto meglio ad utilizzare locuzioni diverse, come appunto “prequalificati”, oppure “abilitati”. Il significato, comunque, del termine “idonei” contenuto nell’articolo 3-bis è comunque persone “idonee all’assunzione nei ruoli”, perché hanno superato una fase di verifica iniziale del possesso di certi requisiti, tali da farli considerare soggetti potenzialmente in grado di condurre un rapporto di lavoro pubblico ed ammessi ad una successiva fase di chiamata diretta o di ulteriore selezione ristretta. Infatti, questi “idonei” non possono e non debbono essere chiamati sulla base del loro mero inserimento nell’elenco: debbono comunque superare una successiva fase propriamente concorsuale, la cui semplificazione eventuale dipende ovviamente dalla complessità della fase di “pre qualificazione”.
