La deliberazione 27.1.2026, n. 9 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, torna sulla mai risulta questione della corretta attribuzione a terzi di incarichi di lavoro autonomo, in applicazione dell’articolo 7, commi 5-bis, e seguenti, del d.lgs 165/2001.
Tra i presupposti – vincolanti – di legittimità di detti incarichi v’è quello che essi siano finalizzati a “specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio“: insomma dovrebbe trattarsi di un metodo col quale l’ente acquisisce il supporto da parte di professionisti, che sopperiscano all’impossibilità dell’ente di autoprodurre con il proprio personale in servizio l’attività oggetto dell’incarico.
La Sezione spiega, in sintesi, che l’impossibilità di svolgere le attività oggetto dell’incarico attraverso l’opera del personale in servizio debba essere oggettiva e non legata a valutazioni opportunistiche.
Accade, invece, molto si sovente che gli enti non forniscano per nulla elementi valutativi oggettivi. L’indagine circa detta “impossibilità” è svolta con un “trucco”: si chiede, nella sostanza, ai dipendenti che, per il lavoro svolto, l’esperienza acquisita, i titoli posseduti, potrebbero essere destinatari dello svolgimento delle attività invece del professionista esterno, se siano “disponibili” a tali funzioni, insomma, per tradurre, se ne abbiano voglia e tempo.
E’ una chiara distorsione dei poteri e delle funzioni, volta a creare una giustificazione sul piano soggettivo (l’indisponibilità del lavoratore) al posto della dimostrazione oggettiva dell’impossibilità.
Ma è facile osservare che il datore di lavoro non chiede ai propri dipendenti “la disponibilità” a svolgere compiti rientranti nella loro competenza in base a profilo, mansioni e ruolo: esercitando il proprio potere direttivo, il datore indica autoritativamente ai dipendenti di svolgere le attività.
L’espediente di chiedere “la disponibilità”, nell’aspettativa di ottenere gentili ricusazioni, appare in modo fin troppo evidente un aggiramento (leggasi: violazione) all’obbligo di verificare che, ai fini di incarichi a professionisti esterni, non vi siano impedimenti oggettivi, come tali non dipendenti da “disponibilità” date dai dipendenti.
La mancanza “oggettiva” di professionalità, per altro, è dimostrazione che va data da parte del datore di lavoro, quindi ciascun singolo soggetto preposto alla direzione delle strutture.
E’, dunque, il dirigente a dover esaminare (dato che i dipendenti a lui assegnati non possono certo dirsi “disponibili” o meno a svolgere compiti d’ufficio) organizzazione, carichi di lavoro, strumenti e modalità operative; e solo dimostrando un’impossibilità organizzativa oggettiva può legittimamente affermare l’emersione vera di tale presupposto necessario per assegnare legittimamente l’incarico a professionisti esterni.
