Il MIT, con parere n. 3267/2025, ha chiarito che la previsione introdotta dal D.Lgs. 209/2024 sull’apposizione del visto del Direttore dei lavori in sostituzione del CRE si applica esclusivamente ai lavori di importo inferiore a 40.000 euro, in quanto contenuta nel Capo I dell’allegato II.14, relativo all’esecuzione dei contratti di lavori. Trattandosi di norma speciale, non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per servizi e forniture resta applicabile il Capo II, in particolare l’art. 38 del medesimo allegato.
