La recente sentenza del TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – del 18 aprile 2024 n. 567 afferma che il voto numerico attribuito da una Commissione di valutazione alle prove di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione normativa, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, integrando una motivazione ex se sufficiente, non necessitante di ulteriori spiegazioni.
Tale principio è valido, tuttavia, alla sola condizione che vengano prefissati dalla medesima Commissione dei criteri valutativi di massima da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto.
Ne consegue che, qualora manchino tali criteri di massima, oltre a precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, la valutazione in forma numerica deve essere ritenuta illegittima, posto che, in difetto di specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con relativi punteggi, idonei a delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione ed a renderlo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l’iter logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove, precludendo in radice la possibilità di operare un controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo.
La citata sentenza, nel rispetto del prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenze nn. 4247 e 4188 del 2023; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5639/2015), ha ritenuto illegittimo l’operato della Commissione di concorso, in quanto, pur essendo stati individuati dalla medesima Commissione taluni criteri di massima volti a guidare il procedimento valutativo relativamente alla seconda prova di concorso (“aderenza della risposta alla traccia estratta”, “competenza sugli argomenti trattati”, “proprietà di linguaggio”, nonché “chiarezza e correttezza di esposizione”, come si evince dal verbale n. 7 del 10.2.2023, sub doc. 4, fascicolo di parte ricorrente), la stessa Commissione ha però poi omesso di puntualmente specificare, in accordo con quanto preteso dall’orientamento pretorio appena richiamato, i singoli punteggi da riferire a ciascun criterio individuato.
