La sentenza del Tar Piemonte, Sez. II. del 29 aprile 2026, n. 975 sui limiti entro i quali può essere accolta la domanda di risarcimento del danno subito dall’aggiudicatario, a seguito della revoca dell’aggiudicazione, ove la illegittimità di tale revoca sia stata definitivamente acclarata in sede giurisdizionale (s.g.).
Nel caso in cui sia stata definitivamente acclarata in s.g. la illegittimità della revoca dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di un pubblico appalto, la successiva domanda di risarcimento del danno, avanzata nei confronti della P.A. dall’operatore economico interessato, può essere accolta limitatamente al danno patrimoniale subito e, in particolare, al lucro cessante (danno da mancata aggiudicazione: utile che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto) e al c.d. danno curricolare; non spetta, invece, il danno emergente consistente nei costi sostenuti dall’impresa per partecipare alla gara d’appalto.
Tale voce di danno non è risarcibile all’impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell’appalto (o anche solo la perdita della chance di aggiudicarselo); la partecipazione alle gare di appalto comporta per le imprese dei costi che, ordinariamente, restano a carico delle imprese medesime, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione.
Nel caso in cui l’impresa ottenga il risarcimento del danno per mancata aggiudicazione (o per la perdita della possibilità di aggiudicazione) non sussistono i presupposti per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara, atteso che mediante il risarcimento non può farsi conseguire all’impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall’aggiudicazione ( Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2025, n. 3147; Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751).
Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che, per quanto riguarda, invece, il lucro cessante, ovvero l’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione dell’appalto, esso va liquidato in misura pari a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, allorquando, a domanda dell’ente di “declinare rispetto ai costi previsti in quale misura percentuale è previsto l’utile di impresa e in quali voci trova capienza”, l’operatore ha dichiarato come certa esclusivamente la somma di euro 14.000,00, a fronte dell’incertezza di ulteriori guadagni derivanti dalla gestione finanziaria del personale.
Il mancato guadagno è, dunque, pari ad € 28.000 (€ 14.000×2=28.000), attesa la durata biennale dell’affidamento illegittimamente revocato in favore della ricorrente.
Non può essere positivamente apprezzata la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto anche il mancato conseguimento dell’utile derivante dalla proroga contrattuale annuale, in quanto trattavasi di istituto dichiaratamente opzionale, la cui attivazione era rimessa, ai sensi dell’art. 4.2 del disciplinare di gara, alla valutazione facoltativa e discrezionale della stazione appaltante.
Opzione che nel caso di specie non è stata attivata dalla stazione appaltante neppure nei confronti dell’esecutore Consorzio Torino Infanzia, subentrato nella commessa a seguito della revoca poi annullata, per effetto della indizione di una nuova procedura con determinazione n. 3317 in data 29 luglio 2021.
Oltre al mancato guadagno, va riconosciuto alla ricorrente il cd. danno curriculare ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto.
Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
