Illegittimità dell’aggiudicazione “implicita”

La cosiddetta “aggiudicazione implicita” cui consegue l’automatica stipulazione del contratto è illegittima e priva di fondamento. Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 17 marzo 2026, n. 2228 mette, finalmente, ma non certo per la prima volta, in evidenza la totale insostenibilità di metodi immaginati da parte di operatori, dottrina e giurisprudenza per…

Data

Categoria

La cosiddetta “aggiudicazione implicita” cui consegue l’automatica stipulazione del contratto è illegittima e priva di fondamento.

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 17 marzo 2026, n. 2228 mette, finalmente, ma non certo per la prima volta, in evidenza la totale insostenibilità di metodi immaginati da parte di operatori, dottrina e giurisprudenza per giungere alla sottoscrizione del contratto mediante scorciatoie, totalmente estranee ed in violazione alle norme vigenti.

La pronuncia di Palazzo Spada rigetta il ricorso presentato dall’operatore economico in quanto inammissibile ed improcedibile, ma nella sostanza accoglie la critica del ricorrente mossa al procedimento seguito dalla stazione appaltante per giungere alla sottoscrizione, stigmatizzando quanto deciso, sul punto, dal Tar.

Con molta nettezza, Palazzo Spada afferma: “il Collegio ritiene di dissentire dalla costruzione giuridica della “aggiudicazione implicita”, sulla quale si fonda la sentenza appellata e criticata dalla parte appellante: basti osservare, a dimostrazione della sua debolezza sistematica, che la conclusione del contratto – da cui, ad avviso del T.A.R., sarebbe desumibile una manifestazione implicita del potere di aggiudicazione – costituisce espressione dell’autonomia negoziale della P.A., ovvero di una capacità di agire ontologicamente diversa da quella, di matrice pubblicistica, di cui è espressione il provvedimento di aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di evidenza pubblica”.

A ben vedere, il procedimento oggetto della vertenza era monco dell’adozione dell’aggiudicazione seguente alla proposta di aggiudicazione che chiude il subprocedimento di individuazione del contraente.

Ma, spiega Palazzo Spada, “l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lvo n. 36/2023, è essenzialmente funzionale alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in capo al concorrente destinatario della relativa proposta”. E, dunque, non può mancare, né, conseguentemente, darsi per implicitamente data.

A ben vedere, la sentenza ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la stazione appaltante aveva rimediato all’assenza iniziale dell’aggiudicazione con un successivo provvedimento di ratifica.

Il Consiglio di Stato ricorda,

La continua ricerca di metodi “ellittici” per giungere alla sottoscrizione dei contratti è oggettivamente elemento che desta curiosità e perplessità, dato che la procedura è semplicissima e definita senza alcun margine di dubbio nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 17 del codice dei contratti:

  1. comma 5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
    La proposta di aggiudicazione è l’atto derivante dalla conclusione delle operazioni di selezione. Potrebbe coincidere con l’ultimo verbale di gara o essere anche un atto a parte.
  2. comma 5. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
    Ricevuta la proposta di aggiudicazione, l’organo competente ad aggiudicare:
    1. la esamina
    1. esprime un giudizio di legittimità delle operazioni
    1. se considera le operazioni legittimamente poste in essere verifica che il proposto aggiudicatario dispone dei requisiti per contrattare;
    1. adotta il provvedimento espresso di aggiudicazione;
  3. comma 6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
    Nemmeno l’aggiudicazione, tuttavia, fa sorgere il titolo che regola le obbligazioni tra le parti, perchè è ancora un atto unilaterale di diritto pubblico e non comporta l’accettazione dell’offerta. Dunque, non può operare lo schema dell’articolo 1326 del codice civile.
  4. comma 6. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
    Risulta evidentissima la necessità che all’aggiudicazione segua la sottoscrizione del contratto, perchè il rapporto negoziale sorga;
  5. comma 7. Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
    Infatti, il comma 7, chiudendo senza nessuna possibilità di equivoco l’iter dispone che, successivamente all’aggiudicazione (immediatamente esecutiva) occorre sottoscrivere il contratto.

La tesi dell’aggiudicazione “implicita” automaticamente ricondotta alla chiusura delle operazioni di gara o individuazione del contraente è semplicemente sbagliata ed in chiara violazione delle chiarissime disposizioni normative.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…