Contraddice la ratio che sottende alla suddivisione in lotti la previsione del bando che impone ai concorrenti di presentare offerta per tutti i lotti.
La finalità della norma è, infatti, quella di consentire un più agevole accesso alle gare da parte delle PMI. Lo ha chiarito l’ANAC nella delibera 23/07/2025, n. 287.
Il caso analizzato
Nel caso esaminato dall’Autorità una Stazione appaltante aveva attivato una gara europea a procedura telematica aperta per un appalto di lavori, suddivisa in tre differenti lotti rispettivamente attinenti al intervento di adeguamento infrastrutturale dei Centri per l’Impiego in Ambito provinciale.
Con nota istruttoria del 25/06/2025, l’Autorità aveva chiesto alla stazione appaltante chiarimenti in ordine ad alcune criticità dell’affidamento in oggetto, con particolare riferimento alla previsione del Disciplinare di gara secondo la quale “E’ obbligatorio partecipare a tutti e tre i lotti, poiché costituiscono un unico lotto funzionale unitario, al fine di non compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da realizzare”.
Previsione che la S.A. aveva ribadito in risposta a specifico quesito posto da un concorrente (chiarimento pubblicato sulla PAD della s.a.).
Le osservazioni dell’Autorità
Secondo l’Autorità la previsione contenuta all’art. 3 del disciplinare di gara secondo cui “è obbligatorio partecipare a tutti e tre i lotti, poiché costituiscono un unico lotto funzionale unitario” si pone in violazione della ratio sottesa all’art. 58 del d.lgs. 36/2023.
La stazione appaltante nel riscontro fornito ha riferito che l’origine della divisione in lotti si doveva rinvenire nei diversi soggetti preposti alla gestione della relativa prestazione nei confronti degli enti finanziatori, in quanto il primo e il secondo lotto era finanziato da fondi concessi al Comune di omissis, mentre il secondo lotto era finanziato da risorse concesse all’Agenzia regionale per le politiche attive (Arpal- omissis).
Parimenti, la Stazione appaltante aveva riferito che l’affidamento congiunto dei tre lotti sarebbe stato altresì giustificato dalla circostanza che le lavorazioni riguardavano lo stesso edificio e nell’esigenza di ottimizzazione dei tempi di realizzazione dell’opera in ragione della scadenza stringente dettata dalla circostanza che si trattava di un intervento finanziato con i fondi del PNRR.
Secondo l’Autorità, le giustificazioni rappresentate dalla Stazione appaltante non legittimavano il mancato rispetto della normativa.
L’art. 58 del d.lgs. 36/2023 stabilisce, infatti, che al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, ed inoltre, sono tenute a motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
Il comma 3 della disposizione in esame prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti indicano nel bando i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti e vieta in ogni caso l’artificioso accorpamento dei lotti.
Ebbene la ratio pro-concorrenziale della citata disciplina che caratterizza la normativa in materia di appalti mira a garantire la massima partecipazione possibile alle gare, nonché una più elevata possibilità che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatarie.
Il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto, infatti, costituisce uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, garantendo un più ampio accesso al mercato degli appalti pubblici, conformemente all’art. 3 del Codice.
L’Autorità ha evidenziato che la suddivisione in lotti ha, dunque, una funzione estranea all’interesse che l’amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, (Cons. di Stato n. 8171 del 2024, Tar Roma, Ordinanza 03.05.2025, n. 1487).
Nel caso di specie, l’obbligo di partecipazione a tutti i lotti realizzava sostanzialmente un accorpamento de facto che eludeva il principio di massima partecipazione sancito dalla normativa europea e nazionale.
Peraltro, la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. V, n. 973/2020; TAR Lazio, Sez. II, n. 10234/2021) e alcuni precedenti orientamenti dell’Autorità (Parere n. 350/2022; Delibera n. 1338/2017) hanno inequivocabilmente stabilito che l’imposizione dell’obbligo di partecipazione a tutti i lotti vanifica la funzione pro-concorrenziale della suddivisione, configurando un artificioso accorpamento vietato dal comma 3 dell’art. 58.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il principio generale della suddivisione in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie ed è pertanto suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella lex specialis, in considerazione della necessità di non comprimere eccessivamente la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara, in funzione degli interessi pubblici che si intendono perseguire con l’affidamento della commessa (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2023 n. 5992 e le richiamate sentenze T.A.R. Milano, sez. I, 18 ottobre 2021, n.2266; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 21 febbraio 2022, n. 2016; Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8440).
