Si dimostra inaffidabile l’impresa che non produce il Piano operativo sicurezza (o lo produce con contenuti non idonei) e ciò giustifica la sua estromissione dall’appalto.
Lo chiarisce il TAR Campania nella sentenza 20 gennaio 2026, n. 389.
La questione affrontata
Nell’ambito di una gara avente ad oggetto il pronto intervento per il servizio di “ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze” su strade pubbliche, un concorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata disposta la revoca dell’aggiudicazione nei suoi confronti, motivata sul presupposto che la società non avrebbe presentato (inizialmente) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), provvedendovi, poi, solo successivamente, ma con un documento giudicato non idoneo.
Il responso dei giudici
I giudici hanno ritenuto che il ricorso non meritasse accoglimento. Secondo il Collegio, entrando nel merito del caso di specie, veniva in rilievo l’idoneità del POS ai fini della stipula del contratto e dell’avvio dei lavori.
Sotto tale profilo, è stato fatto richiamo all’orientamento giurisprudenziale che conclude per la legittimità di una revoca o decadenza dell’aggiudicazione in ragione dell’inadempimento da parte dell’aggiudicatario “dell’obbligo, previsto negli atti di gara, di procedere d’urgenza all’inizio dei lavori, su richiesta dell’amministrazione, nelle more della stipula del contratto” (Cons. Stato, Sez. V, 14/12/2021, n. 8321; Cons. Stato, Sez. V, 2/10/2014, n. 4918; T.A.R. Perugia, sez. I, 24/02/2023, n. 94; T.A.R. Roma, sez. III, 11/8/2020, n. 9150).
Il comportamento assunto dall’aggiudicataria tra la fase di aggiudicazione e quella di verifica dei requisiti e di acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula era chiaro indice di inaffidabilità della stessa, con la conseguenza che “anche i lamentati ritardi nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto su cui attualmente si verte potevano in linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca dell’aggiudicazione” (si veda, Cons. Stato, Sez. V, 29/7/2019, n. 5354).
Del pari, secondo i giudici, doveva ritenersi legittima la revoca dell’aggiudicazione a fronte della mancata produzione della documentazione “attinente alla fase esecutiva e di apertura del cantiere (come la idoneità tecnico-professionale di cui agli articoli 17 ed 89 del D. Lgs. n. 81/2008 o il Piano Operativo di Sicurezza) la cui conformità a legge deve essere necessariamente verificata al momento dell’inizio dei lavori anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto” (T.A.R. Perugia, sez. I, 24/02/2023, n. 94).
Nel caso specifico, la Stazione appaltante aveva rilevato che le carenze riguardanti il POS avevano determinato un grave ritardo nell’erogazione delle prestazioni dedotte a contratto e un conseguente danno organizzativo arrecato alla Stazione appaltante, tali da non consentire ulteriori proroghe per la consegna dei lavori.
Tutto ciò, quindi, avrebbe giustificato la revoca dell’aggiudicazione, trattandosi, nel caso specifico, di un appalto di pronto intervento che rendeva impossibile procrastinare l’inizio delle attività lungo le statali di riferimento, in relazione al quale aveva assunto una rilevanza decisiva il ritardo nel rilascio del POS depurato delle criticità contestate dalla S.A., alcune delle quali peraltro non disconosciute dalla ricorrente (ad es. quella sui mezzi intestati ad altra impresa e sulle revisioni scadute).
Conclusioni
La condotta contestata – consistita nella reiterata mancata consegna del POS in un appalto di pronto intervento a cui era conseguita la mancata stipula del contratto e la successiva revoca di aggiudicazione – era, ad avviso del Collegio, pienamente riconducibile all’ipotesi di rottura del rapporto fiduciario determinata dal comportamento della società ricorrente, posta a fondamento della revoca dell’aggiudicazione.
