Nell’articolo pubblicato su La Gazzetta degli Enti Locali lo scorso 30.4.2025, intitolato “Nuovo codice appalti: la decisione a contrarre (Parte II) – Il “contrasto” (sulle scelte) tra il RUP ed il dirigente/responsabile del servizio”, Stefano Usai avverte sul problema di possibili contrasti tra Rup che con coincida col dirigente o comunque il vertice della struttura competente, e detto dirigente o vertice, in merito alle decisioni fondamentali per l’avvio delle procedure di affidamento.
In particolare, il Rup, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera g), del d.lgs 36/2023, “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”.
Si tratta di un’attribuzione di competenza molto evidente ed inderogabile. I commi 2 e 3 dell’articolo 97 della Costituzione prevedono:
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.
Pertanto, quando la legge fissa le sfere di competenze e le attribuzioni, non si può che attuarla.
Il sistema (al di là di sempre opportuni metodi di condivisione, indirizzo e coordinamento) per evitare che sorgano contrasti tra il dirigente dell’unità organizzativa competente ad assumersi la responsabilità gestionale dell’appalto ed il Rup, a proposito delle decisioni in argomento, appare uno solo: il dirigente può non incaricare alcun Rup, prima di aver deciso direttamente i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare.
Non incaricando alcun Rup, tale funzione ricade automaticamente sul dirigente. Il quale, assunte le decisioni evidenziate prima, potrà incaricare il Rup, così evitando in radice qualsiasi possibile contrasto.
