Incarichi a contratto recessivi rispetto allo scorrimento di una graduatoria concorsuale per dirigenti di ruolo

“la scelta amministrativa di indire una nuova procedura concorsuale e, dunque, di ricorrere all’istituto di cui all’art. 110, comma 1, TUEL., in luogo dello scorrimento della graduatoria vigente, non si rivela suffragata da idonea motivazione, apparendo evidente che non vi fosse alcuna necessità (né tantomeno è stata compiutamente giustificata) di sostituire la previsione del posto…

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la scelta amministrativa di indire una nuova procedura concorsuale e, dunque, di ricorrere all’istituto di cui all’art. 110, comma 1, TUEL., in luogo dello scorrimento della graduatoria vigente, non si rivela suffragata da idonea motivazione, apparendo evidente che non vi fosse alcuna necessità (né tantomeno è stata compiutamente giustificata) di sostituire la previsione del posto di Dirigente Settore Lavori Pubblici con quella di Dirigente Settore Territorio e Ambiente, da assumere con nuova procedura“. Così prevede l’ordinanza del Tar Campania-Salerno, Sezione III,  11/10/2023, n. 382, che aggiunge: “nel provvedimento impugnato, alcun passaggio motivazionale è stato riservato a) alla indicazione dei presupposti in base ai quali non sarebbe stata applicabile la graduatoria esistente, b) alla preesistenza di una graduatoria concorsuale per il posto di dirigente area Ambiente e Territorio a tempo pieno ed indeterminato, c) all’interesse pubblico prevalente per procedere alla modifica della pianta organica, alla indizione di una nuova procedura concorsuale, all’esborso di altre spese“.

La questione trattata è molto rilevante. Il Tar Campania sfiora, tuttavia, soltanto il vero problema, che non consiste tanto nella scontata necessità di motivare la scelta di reclutare il dirigente mediante una nuova procedura, segnatamente in questo caso l’articolo 110 del Tuel, invece di utilizzare una graduatoria vigente.

A ben vedere, al di là di qualsiasi motivazione fondata sulla mera determinazione del rapporto costi/benefici da valutare confrontando le possibili modalità di reclutamento, l’articolo 110 dovrebbe considerarsi sempre e comunque disposizione recessiva e subordinata a qualsiasi altra forma di assunzione, a prescindere dai costi.

Molte amministrazioni incorrono nell’errore, grave, di considerare l’assunzione a tempo indeterminato e quella di cui all’articolo 110 come equivalenti, alternative e concorrenti: le amministrazioni ritengono, cioè, di poter attivare l’articolo 110 come piena scelta discrezionale e nella propria totale disponibilità.

A ben vedere, le cose non stanno così. Il primo dovere della PA è fare sì che la propria organizzazione risulti stabile ed efficiente e lo strumento è coprire la dotazione organica in modo, quindi, stabile e duraturo nel tempo, fermo restando che le valutazioni sui dipendenti possono ovviamente incidere su un posto che è tutt’altro che “fisso”, solo che il datore pubblico sapesse esplicare correttamente i propri poteri datoriali.

E’ chiaro che un’assunzione in ruolo, volta quindi a stabilizzare l’organizzazione e, soprattutto, non connotata da quei requisiti di fiduciarietà che inevitabilmente minano in radice l’autonomia del dirigente a contratto, deve sempre e comunque avere la precedenza, sicchè la scelta di utilizzare, invece, incarichi fiduciari andrebbe soggetta a una motivazione estremamente profonda.

Solo l’evidenziazione di una particolare necessità di professionalità immediatamente operanti, riconosciute ed autorevoli, in quanto già funzionanti e testate, insieme ad un’urgenza attuativa dei programmi, può giustificare davvero l’utilizzo dell’articolo 110. Ecco perchè tale norma si deve attuare in uno con l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, il quale subordina gli incarichi dirigenziali a contratto al possesso, in capo ai soggetti da incaricare, di requisiti di professionalità estremamente elevati.

Nella maggior parte dei casi, invece, con l’articolo 110 si attribuiscono incarichi a contratto a persone totalmente prive dei requisiti richiesti dall’articolo 19, comma 6, spesso senza alcuna esperienza dirigenziale e ancor più spesso, negli enti locali, si dà luogo a delle progressioni verticali sotto falso nome, volte a “promuovere” funzionari, notati più per l’adesione alla formazione politica al governo, che per particolari doti gestionali.

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