Sono decenni (per esempio: https://luigioliveri.blogspot.com/2016/03/servizi-legali-il-nuovo-codice-dei.html) che chi scrive sostiene quanto – finalmente – adesso afferma il Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione V, 02/04/2025, n. 2776 e cioè: la fattispecie è unica e ricompresa comunque tra gli appalti esclusi, sicchè ogni incarico ai legali è appalto si servizio. Tanto che “si qualifichi tale contratto alla stregua di prestazione d’opera professionale in quanto meramente occasionale (locatio operis), sia che lo si qualifichi come appalto di servizi in quanto diretto a disciplinare una serie continuativa di incarichi di patrocinio legale in forma complessa ed organizzata (locatio operarum: in questo caso occorrerebbe anzi una gara semplificata o “a regime alleggerito”, ai sensi dell’art. 127 del codice)”.
La decisione di Palazzo Spada, va sottolineato smentisce clamorosamente la, del resto manifestamente erronea sul punto, deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna 11.12.2024, n. 135.
