Incarichi di posizione organizzativa/elevate qualificazioni nelle forme associative: gli aumenti si finanziano col bilancio.

L’articolo 23, comma 5, del Ccnl 16.11.202, in tema di remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione nell’ambito delle forme convenzionali o associative, dispone: “al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al…

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L’articolo 23, comma 5, del Ccnl 16.11.202, in tema di remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione nell’ambito delle forme convenzionali o associative, dispone: “al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente“.

La domanda che sorge spontanea è: ma, se la retribuzione di posizione e risultato delle Elevate Qualificazioni è finanziata dal bilancio e non dal fondo della contrattazione decentrata, perchè la maggiorazione prevista sopra dovrebbe essere finanziata, invece, da tale fondo?

La risposta è: perchè si tratta di un errore. Lo spiega l’Aran con la nota protocollo 13.1.2023, n. 329 ad un quesito analogo, posto dal un comune. Si afferma che la disposizione contrattuale “contiene un refuso” e che le risorse di cui trattasi debbono essere imputate allo stanziamento di bilancio, sicchè l’Aran ha attivato le “procedure di prassi” per la rettifica.

Solo chi fa può commettere refusi, nulla di trascendentale: ben venga la correzione al refuso. Un refuso può capitare. Che questo derivi dall’inspiegabile furia normativa di fissare tetti di spesa di varia natura dei quali è ormai sfuggito il controllo, è molto grave. Ancora si tiene in piedi una norma come l’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, di totale inutilità e derogata circa da una decina di norme: le conseguenze possono essere anche queste.

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