Il Tar Marche, sezione II, con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 255, ha ribadito che le controversie relative alle procedure di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del Tuel spettano al giudice ordinario.
Il punto è ormai consolidato nella giurisprudenza: la procedura prevista dall’articolo 110 del Tuel non integra un concorso pubblico in senso tecnico, ma una selezione connotata da un marcato carattere fiduciario. L’amministrazione non è chiamata a stilare una graduatoria sulla base di prove e titoli valutati secondo criteri predeterminati, bensì a individuare, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti, il profilo maggiormente rispondente alle esigenze organizzative.
Il Consiglio di Stato ha chiarito più volte che la selezione prevista dall’articolo 110 non si traduce in una comparazione concorsuale in senso proprio, ma in un accertamento di idoneità funzionale alla scelta del dirigente ritenuto più adeguato (sezione V, 3 maggio 2019, n. 2867; 4 aprile 2017, n. 1549; 29 maggio 2017, n. 2526).
Solo quando venga contestato in radice l’esercizio del potere discrezionale di ricorrere a professionalità esterne, con profili autoritativi tali da incidere sull’organizzazione dell’ente, può radicarsi la giurisdizione amministrativa (Consiglio di Stato, sezione V, 14 giugno 2024, n. 5356). Diversamente, le doglianze sulle modalità di svolgimento della procedura restano devolute al giudice ordinario.
