Incarichi fiduciari a go go negli enti locali, nel nome del Pnrr.

Le emergenze sono sempre il terreno sul quale si dimostra, da un lato, che le norme dell’ordinamento creano inefficienza e burocrazia e, dall’altro, che le scelte emergenziali connesse alla constatazione dell’inefficienza delle norme inducono verso scorciatoie e soluzioni apparentemente semplici a problemi complessi, spesso molto peggiori dei mali che vorrebbero correggere. Le misure sugli enti…

Data

Categoria

Le emergenze sono sempre il terreno sul quale si dimostra, da un lato, che le norme dell’ordinamento creano inefficienza e burocrazia e, dall’altro, che le scelte emergenziali connesse alla constatazione dell’inefficienza delle norme inducono verso scorciatoie e soluzioni apparentemente semplici a problemi complessi, spesso molto peggiori dei mali che vorrebbero correggere.

Le misure sugli enti locali proposte in sede di nuove norme per il Pnrr sono un inno a questo modo di intendere la funzione normativa.

Col pretesto dell’urgenza del Pnrr, si coglie l’occasione per allargare a dismisura scorciatoie utili solo a creare una struttura amministrativa politicizzata, senza nessuna cura dell’utilità pubblica connessa a tali scelte ed alla garanzia della qualità e competenza.

Si prevede che “Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, la percentuale di cui all’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR”.

Si enuncia, dunque, un fine corretto e commendevole, giungendo, tuttavia, ad una conclusione che non è per nulla una soluzione coerente.

Gli enti locali possono già rafforzare i propri organici con assunzioni a tempo determinato, allo scopo di garantire esattamente gli obiettivi enunciati, sulla base del d.l. 80/2021; col d.l. 152/2021 è anche possibile attingere ulteriormente al tempo determinato, utilizzando risorse proprie.

L’utilità concreta del quasi raddoppio della possibilità di effettuare assunzioni fiduciarie rispetto al Pnrr, dunque, semplicemente non esiste.

Si tratta solo dello spunto per estendere gli incarichi fiduciari. La norma nemmeno parla di esperienze, competenze e capacità: non sarebbe necessario, perché le assunzioni ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 267/2000 dovrebbero rispettare le stringenti condizioni poste dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 che si deve applicare congiuntamente. Ma, nessuno lo fa e nessuno controlla. Sicchè, la previsione, se confermata, sarebbe un modo per imbarcare personale selezionato non si sa come (anzi, guardando tessere nei portafogli e conoscenze personali, lo si sa benissimo), per rafforzare lo spoil system e l’idea che i sindaci, una volta fatto ingresso nei comuni, abbiano il diritto di creare una forza di propri pretoriani.

Ma, poi, perché il ricorso all’articolo 110? Perché i concorsi sono troppo complicati? Come? E le magnificenti e magniloquenti riforme dei concorsi di questi mesi, allora, non funzionano? I concorsi “in 100 giorni”, finalizzati ad ammodernare, cercare le nuove competenze e perseguire il ringiovanimento della PA, improvvisamente non servono più? E che garanzie darebbe questa estensione a dismisura degli incarichi fiduciari contro il paradosso, noto e conosciuto, dell’attribuzione di tali incarichi a personale già interno, senza, quindi alcuna nuova immissione di competenze e giovani?

Altro contenuto della proposta: “Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014- 2020 e 2021-2017, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Un capolavoro. La norma dà per scontato che siano ancora possibili i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in applicazione dell’articolo 110, comma 5, del Tuel. Peccato che, però, poiché all’ordinamento locale si debbano estendere le disposizioni sul lavoro pubblico del d.lgs 165/2001, quel comma 5 è inapplicabile. Le collaborazioni sono disciplinate dall’articolo 7, commi 5-bis, e seguenti, del d.lgs 165/2001, il cui effetto è sostanzialmente proprio l’eliminazione delle collaborazioni coordinate e continuative.

Ma, non basta. Alle presunte co.co.co. di cui all’articolo 110, poiché sarebbero finalizzate alla “continuità dell’azione amministrativa” non si applica la previsione del comma 4 del medesimo articolo e cioè “il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie”. Quindi, in nome del Pnrr, l’ente in dissesto, in difficoltà a pagare creditori, stipendi e onorare gli impegni, è legittimato a teneri i co.co.co. scelti anche in questo caso non si sa come. E nessuno sa nemmeno come sia possibile che contratti super precari come questi possano perseguire il fine della “continuità amministrativa”.

E siccome non ci si vuole fare mancare nulla, sempre nel nome del Pnrr si consentirà ai medesimi enti dissestati (si ribadisce: enti che non hanno saputo gestire i bilanci e che ora si trovano in difficoltà a pagare i creditori) ad incaricare e tenersi anche il personale “di staff” agli organi di governo, di cui all’articolo 90 del Tuel. Il tutto sempre in nome della “continuità dell’azione amministrativa”: e pazienza se il personale fiduciario che opera negli uffici di staff di sindaci ed assessori con l’azione amministrativa non abbiano e non debbano avere nulla a che fare, visto che l’articolo 90, al comma 3-bis, dispone: “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale”.

Poi, si scopre che le assunzioni si possano anche effettuare in esercizio provvisorio: “Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l’anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio”.

Infine, una previsione assume un certo senso, nella sua totale cripticità: “All’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola “riferita” inserire la seguente: “anche””. L’inserimento della congiunzione “anche” nella disposizione citata permette di non includere non solo la spesa per gli arretrati, ma l’intera maggiore spesa connessa ai rinnovi dei Ccnl nel computo del rapporto tra spesa di personale ed entrate, previsto dall’articolo 33 del d.l. 34/2019.

Una boccata di ossigeno per gli enti locali, ma anche una rinuncia al pieno perseguimento della sostenibilità della spesa con un’accorta gestione delle entrate.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

    La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…