Incarichi lavoro autonomo: non li affida la giunta

Non è competenza della giunta affidare gli incarichi di lavoro autonomo. Lo chiarisce la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 14 maggio 2025, n. 73, tornando su una questione ormai davvero annosa, ma ancora lontana dall’essere definitivamente risolta. Negli enti locali è da sempre vivo il problema della corretta applicazione del…

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Non è competenza della giunta affidare gli incarichi di lavoro autonomo. Lo chiarisce la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 14 maggio 2025, n. 73, tornando su una questione ormai davvero annosa, ma ancora lontana dall’essere definitivamente risolta.

Negli enti locali è da sempre vivo il problema della corretta applicazione del principio di separazione delle competenze tra organi di governo, da un lato, e dirigenti o, in assenza di questi, responsabili di servizio, dall’altro. Gli organi di governo sono chiamati ad adottare esclusivamente i provvedimenti di programmazione politico-amministrativa e di controllo dell’azione amministrativa. Gli organi amministrativi, invece, sono competenti all’adozione dei provvedimenti di diretta gestione.

La separazione di competenze, specificata in modo molto chiaro già dagli articoli 4 e 5 del d.lgs 165/2001, è ancor più puntualmente definita dal d.lgs 267/2000.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, il Tuel dispone che “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”. La giunta, quindi, ha una competenza “residuale”: interviene laddove il consiglio e il sindaco, da un lato, e la dirigenza, dall’altra, non hanno competenze. Il successivo articolo 107 completa il quadro disponendo: “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.

La Sezione Piemonte considera per queste ragioni illegittimo un regolamento di disciplina degli incarichi di lavoro autonomo, col quale si dispone sia la giunta comunale a conferire gli incarichi “con propria deliberazione”, specificando, però, che il conferimento debba essere preceduto da “determinazione a contrattare”.

I magistrati contabili non possono che rilevare quella che considerano una “anomala commistione” tra giunga e apparato amministrativo. Infatti, il regolamento, così come concepito, crea una chiara confusione tra competenze, per un verso attribuendo alla dirigenza la competenza a decidere di avvalersi della prestazione di un incaricato esterno, per altro verso alla giunta il compito di dare materiale esecuzione alla decisione dirigenziale, con la delibera che materialmente individua l’incaricato.

La Sezione invita il comune a riformulare il regolamento in modo “più aderente alla distinzione tra atti di indirizzo politico ed atti di amministrazione, rispettosa delle funzioni attribuite agli organi comunali dal TUEL”. Ma non entra nel dettaglio, ad indicare chi possa fare cosa.

Sul punto, è da evidenziare che la giunta può intervenire solo in termini di programmazione, quindi mediante il Piao o, negli enti non obbligati ad adottarlo, col piano dettagliato degli obiettivi, e loro aggiornamenti. E’ in quella sede che si evidenziano le necessità di attivare incarichi esterni di lavoro autonomo.

La materiale attribuzione, poi, è attività chiaramente gestionale, trattandosi di contratti. Spetta, quindi, in via esclusiva all’apparato amministrativo attuare la programmazione, accertando la ricorrenza dei presupposti per affidare gli incarichi, definiti dall’articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del d.lgs 165/2001 e materialmente attivando le procedure comparative. L’incarico, quindi, non è affidato dalla giunta, ma dal dirigente o responsabile competente. Del resto, il comma 5-bis dell’articolo 7 investe con chiarezza solo i dirigenti delle responsabilità connesse ad incarichi illegittimi.

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