A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale prevista in materia di incarichi di elevata qualificazione ex artt. 16 e ss. del CCNL del 16.11.2022, l’ARAN è stata interpellata per chiarire se è ancora prevista la regola sull’attribuzione di un incarico di EQ al personale a tempo parziale.
L’ARAN, nel ricordare che la regola attualmente vigente è quella contenuta nell’art. 53, comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018, ai sensi della quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”, conclude che l’incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% solo negli enti privi di dirigenza. (Parere CFL251)
