Ai dipendenti di una società in house non possono essere attribuiti gli incentivi per funzioni tecniche da parte dell’ente locale al servizio della quale la società opera.
Le indicazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,23 maggio 2025, n. 128, che giunge a conclusioni opposte consentendo dunque tali incentivi ai dipendenti delle società in house, non appaiono nè corrette, nè condivisibili.
La Sezione, nella sostanza, compie un ardito salto logico, passando dalla corretta configurazione della società in house quale articolazione funzionale dell’ente dominus, che si può configurare come fosse interna, alla conclusione che allora anche i dipendenti della società possono essere inclusi nella sfera del “personale” potenzialmente destinatario degli incentivi.
La Sezione evidenzia che il personale della società in house possa collaborare “con quello dell’Amministrazione controllante per lo svolgimento delle suddette funzioni tecniche, nell’ambito di un più ampio procedimento volto all’affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d’appalto), e comunque a fronte di comprovate “carenze qualitative e quantitative” del personale del Comune, come rimarcato dalla stessa nota dell’Ente”.
Ma, da qui a giungere all’erogazione degli incentivi al personale della società il salto logico e giuridico è acrobatico.
Un conto è affermare che le società in house attribuiscono gli incentivi tecnici ai propri dipendenti, per lo svolgimento di appalti eseguiti in esecuzione delle funzioni oggetto dell’oggetto sociale e del rapporto funzionale con l’ente controllore.
Cosa completamente diversa è sostenere che laddove l’ente controllore si avvalga della società in house perchè sia questa a collaborare col personale del controllante nello svolgimento di alcune delle attività dell’appalto, sia sempre il controllante ad attribuire ai dipendenti della società in house l’incentivo.
La Sezione Lombardia cerca di legittimare tale conclusione, fornendo una lettura oggettivamente debolissima della riforma del testo dell’articolo 45, comma 2, del d.lgs 36/2023, come modificato dal d.lgs 209/2024, che ha cancellato il riferimento ai “dipendenti”, per parlare di “personale”. Scrive il parere: “Ebbene, proprio in un’ottica di interpretazione sistematica e di prospettiva funzionale deve ritenersi che l’odierno sintagma sul “proprio personale” vada riferito a tutti i lavoratori ricompresi all’interno del perimetro dell’Ente pubblico, risultandovi perciò inclusi anche i dipendenti delle relative società in house. Non osta a tale conclusione l’obiettiva circostanza che il soggetto in house sia una società dotata di autonoma personalità giuridica (come chiarito sopra al § 2.a), sottoposta pertanto alle norme del Codice civile e del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP)”.
Si consenta: si tratta di un volo pindarico. Le espressioni “dipendenti” e “proprio personale” non hanno nessuna distinzione, posto che il “personale” di un ente è composto esclusivamente da chi lavora conducendo per esso ente rapporti organico e di servizio, discendenti dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato.
Chi lavora per una società in house non sottoscrive nessun contratto di lavoro con l’ente controllore, ma solo con la società stessa: come tale, non può considerarsi nè “dipendente” dell’ente, ma nemmeno “personale”. E’ la società in house, quale complesso giuridico, a doversi considerare longa manus dell’ente dominus, non i rapporti di lavoro e contrattuali che essa conduce, imputabili esclusivamente alla sola sfera giuridica della società.
L’articolo 1, comma 4, del d.lgs 36/2023 dispone: “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
La Sezione Lombardia, allora, dovrebbe spiegare:
- come potrebbe l’ente controllante, valutare la responsabilità di personale della società in house, posto che, non conducendo con esso il rapporto di lavoro, non dispone di alcun potere disciplinare, nè, soprattutto, lo remunera e retribuisce e, dunque, non lo può certamente incentivare col salario accessorio?;
- come può l’ente controllante, che opera nell’ambito del lavoro pubblico, applicando i contratti nazionali collettivi dei comparti (nel caso esaminato dalla Sezione, il Ccnl del Comparto funzionali locali), estendere la disciplina degli incentivi, regolata per i dipendenti dell’ente mediante contratto decentrato integrativo attuativo del Ccnl di comparto, a persone che dipendono dalla società in house, con rapporti di lavoro totalmente privatizzati, regolati da Ccnl totalmente privatistici?
A ben vedere, l’ente controllante può solo concordare con la società in house un contratto di servizio per l’affidamento alla società stessa di alcune funzioni inerenti l’appalto.
E’, poi, la società in house a poter erogare al proprio “personale”, impiegato nel servizio reso all’ente dominus, gli incentivi tecnici, finanziati anche con il pagamento di quanto previsto dal contratto di servizio.
