Deve ritenersi illegittima l’assegnazione dell’incarico di collaudatore a colui che abbia fatto parte della commissione di gara. Lo ha precisato l’ANAC nel parere 6 ottobre 2022.
La disciplina giuridica
Come si ricorderà, l’art. 77, co. 4 del Codice dei contratti stabilisce un ineludibile regime di incompatibilità che impedisce a chi abbia ricoperto determinati ruoli nell’ambito della procedura d’appalto di svolgere determinati incarichi.
Il citato articolo dispone espressamente: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
La norma, come è dato evincere, si rivolge tanto alle attività antecedenti la valutazione dell’offerta tecnica, tanto alla fase successiva ad essa, ovvero la fase esecutiva dell’appalto.
L’obiettivo del legislatore è, infatti, quello di tenere ben distinte le funzioni di chi deve giudicare e valutare l’offerta rispetto a colui che abbia scritto le regole della gara o debba successivamente assumere incarichi nella fase esecutiva.
La terzietà dei ruoli rappresenta una regola volta a garantire trasparenza e imparzialità che vengono assicurati evitando un possibile condizionamento al quale un sarebbe esposto chi andasse a svolgere molteplici attività nell’ambito dell’iter del procedimento d’appalto.
La posizione di ANAC
L’Autorità, nel rammentare l’incompatibilità che colpisce il soggetto che abbia fatto parte della commissione tecnica nel ricoprire il ruolo di collaudatore, precisa che il collaudo cui sono soggetti i contratti pubblici rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell’iter realizzativo dell’opera pubblica, in quanto ha lo scopo di accertare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte, in conformità del contratto.
L’Autorità ha osservato che la scelta dei collaudatori è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità e che per garantire lo svolgimento del collaudo secondo principi di correttezza, terzietà e imparzialità, il Codice appalti fissa una chiara disciplina in ordine alle incompatibilità della figura del collaudatore.
Il regime delle incompatibilità e le verifiche poste a carico della stazione appaltante
L’ANAC precisa che il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nei lavori sottoposti al collaudo. Inoltre, non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Infine, non possono fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
È compito dell’amministrazione aggiudicatrice svolgere le opportune verifiche non solo sui requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche sui profili di incompatibilità.
L’Anac ricorda anche la norma del codice appalti (articolo 77 comma 4) che oltre a stabilire un regime di incompatibilità tra membro della commissione giudicatrice e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-amministrative relative all’appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto per le attività successive all’espletamento della procedura selettiva, stabilendo espressamente che “non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
Secondo Anac il legislatore ha voluto preservare nella maniera più ampia possibile l’imparzialità di giudizio nello svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, prevedendo espressamente che anche dopo la conclusione dell’incarico, i componenti della commissione non possano svolgere alcuna altra funzione nell’ambito del contratto di cui si tratta, analogamente a quanto disposto anche per i collaudatori.Lo svolgimento dell’incarico di collaudo rappresenta certamente lo svolgimento di “un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Da questa norma si può desumere dunque una incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore.
