Al vicesindaco che subentra al sindaco può essere erogata l’indennità di fine mandato solo se ha svolto la funzione per almeno trenta mesi. Questo è quanto stabilito dalla Corte dei conti per la Liguria nella deliberazione n. 117/2023 che si in merito alla possibilità di attribuire al vicesindaco, che abbia svolto le funzioni di sindaco a causa del decesso di quest’ultimo, l’indennità di fine mandato per il periodo per cui tale funzione è stata svolta. L’ente istante precisa che il mandato complessivo ha avuto durata di sessanta mesi, di cui gli ultimi dieci svolti dal vicesindaco.
