Il superminimo non può e non deve essere considerato ai fini del giudizio di equivalenza tra Ccnl, nell’ambito degli appalti pubblici.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V 5.5.2026, n. 3476 (commentata qui da Matteo Recchia) non si presta ad ulteriori dubbi.
Parte dei commentatori, tuttavia, ancora non sono ancora del tutto convinti. Ad esempio, Elvis Cavalleri nell’articolo “Il CdS funditus sul superminimo (finalmente) con analitica motivazione” in giurisprudenzappalti.it ritiene che la pronuncia “continua comunque a non convincere fino in fondo, rilevando importanti contraddizioni con le premesse (si afferma che l’art. 11 non possa implicare una perfetta identità tra contenuti del CCNL, poiché ciò impedirebbe agli operatori economici di esercitare la facoltà di indicare un CCNL alternativo; tuttavia si legittima di fatto la pretesa di identità per la componente economica, il che costituisce evidente negazione di quanto affermato in linea di principio), e permanendo gli aspetti problematici già rilevati nel precedente scritto, sui quali la pronuncia non ha avuto modo di confrontarsi”.
L’Autore rileva la necessità che l’interpretazione delle disposizioni in merito, oltre a rispondere a principi di coerenza, siano anche riferiti alla sostanza, oltre che alla forma.
In contrario, pare opportuno affermare che sostenere ragioni di equivalenza “sostanziale” per mettere in discussione le indicazioni del Consiglio di Stato non conduce ad alcuna soluzione sostenibile sul piano tecnico e giuridico.
Se un’azienda applica un superminimo, la ragione è una sola: il Ccnl che applica ai propri dipendenti ha evidentemente un trattamento economico generale inferiore a quello del Ccnl indicato dalla stazione appaltante e, quindi, verosimilmente anche rispetto alle medie dei trattamenti economici indicati dalle tabelle del Ministero.
Mediante il superminimo, quindi, l’azienda intende superare il divario tra i trattamenti economici che generalmente applica e quello specificato per il singolo appalto.
La presenza del superminimo come rimedio a tale gap non fa altro se non rendere dimostrata ed oggettiva l’assenza dell’equivalenza tra i Ccnl.
Non deve sfuggire che il Legislatore richiede la valutazione di equivalenza tra contratti collettivi e non tra contratti collettivi e contratti aziendali o persino individuali, come si evince con assoluta chiarezza dalle previsioni dell’Allegato I.01 al codice.
In particolare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato 1.01, “La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive
e) eventuali ulteriori indennità previste.
Si conferma che l’equivalenza concerne esclusivamente le regole fissate dalla contrattazione collettiva e le voci retributive previste da questa.
Il superminimo non è oggetto della contrattazione collettiva ed è per altro ad personam ed ha esattamente la funzione di incrementare i trattamenti salariali “minimi”, cioè quelli del Ccnl.
Quindi, se un operatore economico intende perseguire l’equivalenza economica attraverso il superminimo, ciò è sicuramente dovuto a trattamenti economici del Ccnl inferiori a quelli del Ccnl indicato dalla stazione appaltante: il che rende oggettivamente tale equivalenza non rilevabile.
Non c’è, inoltre, da dimenticare che poichè il superminimo è ad personam o anche qualora sia assegnato ad un intero reparto, riguarda quegli specifici lavoratori beneficiati da tale aumento. Pertanto, nel caso di assunzioni di nuovi lavoratori il superminimo non spetta: occorrerebbe, allora, che nel corso dell’appalto si attivasse una vigilanza strettissima sulle assunzioni e cessazioni di dipendenti dell’appaltatore, dandosi luogo ad una verifica per un verso priva di titolo (a meno che l’azienda non si obblighi col contratto a sottomettersi ad ispezioni della stazione appaltante), per altro verso defatigante. In ogni caso, non si porrebbe rimedio alla conclamata mancata equivalenza del trattamento economico del Ccnl.
