Secondo il Tar Puglia, Lecce, sentenza 2 febbraio 2026, n. 131 è legittima la presentazione di un’offerta, in una procedura negoziata sottosoglia, da parte di un raggruppamento composto da un operatore economico che aveva inizialmente manifestato interesse.
La tesi sostenuta dal Tar è che la manifestazione di interesse non è ancora fase di gara, dunque non si applicano le regole sull’immodificabilità dei soggetti con i quali la PA appaltante entra in relazione.
Tali affermazioni non persuadono. Non si può affermare, infatti, che la competizione inizi con l’offerta: essa trae origine, invece, dall’invito a offrire e, segnatamente, dalla pubblicizzazione – mediante bandi o avvisi – dell’intenzione della PA di attivare una commessa pubblica, rivolta al mercato, perchè le imprese interessate possano decidere di competere.
Dunque, a ben vedere, la fase competitiva inizia esattamente con la pubblicazione dell’avviso di invito agli operatori economici a manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara.
Tale invito serve a restringere il mercato, cioè a limitare la competizione ai soli operatori economici che si sono detti interessati alla selezione competitiva.
Dunque, è certamente del tutto arbitrario, contrario alla trasparenza, alla logica ed alla buona fede inviare le lettere di invito a presentare offerta ad operatori economici che non abbiano manifestato interesse a partecipare alla fase dell’offerta.
Pertanto, esiste un legame inscindibile tra manifestazione di interesse e fase dell’invito a presentare offerta, visto che tale presentazione non può non essere limitata esclusivamente a chi abbia manifestato interesse.
Se si trattasse di una competizione sportiva, essa inizierebbe non già certo solo con lo “sparo” dello starter, ma con l’iscrizione alla gara: se un corridore non si iscrive, non può certo competere.
Lo stesso vale per le gare d’appalto. La fase della manifestazione di interesse è cruciale per restringere – legittimamente – il mercato ai soggetti che intendono “iscriversi”.
Sebbene la procedura negoziata non sia strutturata come la procedura ristretta e non preveda una vera e propria prequalificazione, appare del tutto corretto, logico, naturale e trasparente precisare nell’avviso di invito a presentare manifestazione di interesse comunque i requisiti minimi essenziali che deve possedere l’OE intenzionato a manifestare interesse: le regole operative sono da disporre sin da subito.
Correlativamente, la decisione di non invitare qualche OE che pure abbia manifestato interesse deve ovviamente essere specificamente motivata e, dunque, è certo opportuno radicare la motivazione anche nella fissazione preventiva di alcuni requisiti.
Ora, poichè non si tratta di una procedura ristretta, se l’avviso con cui si invitano gli OE a manifestare interesse ammetta apertamente che l’invito potrà essere inviato anche a raggruppamenti di imprese comprendenti OE che si siano detti interessati, ciò appare legittimo e possibile.
Ma, visto che la competizione non può considerarsi attivata solo con la lettere da invito, spetta già alle regole da precisare con l’avviso di presentazione della manifestazione di interesse chiarire se si deroghi al principio di immodificabilità soggettiva del soggetto che competa in un appalto pubblico.
