Ipotesi di contratto 2022-2024: i piccoli comuni e le gestioni associate

L’attenzione ai piccoli comuni costituisce uno dei tratti caratterizzanti la ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali del triennio 2022/2024, ipotesi che è stata sottoscritta lo scorso 3 novembre. Tale attenzione è dimostrata dalla scelta di dedicare un capo ed un articolo alle gestioni associate ed un capo e due…

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L’attenzione ai piccoli comuni costituisce uno dei tratti caratterizzanti la ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali del triennio 2022/2024, ipotesi che è stata sottoscritta lo scorso 3 novembre. Tale attenzione è dimostrata dalla scelta di dedicare un capo ed un articolo alle gestioni associate ed un capo e due articoli agli enti senza la dirigenza.

Sul terreno concreto queste scelte determinano la introduzione di discipline differenziate per la incentivazione delle elevate qualificazioni nella ipotesi di gestioni associate rispetto al ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004, cd scavalco di eccedenza, nonché la possibilità di prevedere che le progressioni economiche si svolgano in modo unitario per tutto il personale, senza graduatorie per singole aree, e la possibilità di spostare risorse dal fondo per la contrattazione decentrata a quello per lo straordinario.

LE GESTIONI ASSOCIATE

I dipendenti utilizzati nelle gestioni associate possono essere oggetto di specifiche forme di incentivazione a carico dei fondi e possono essere destinatari di incarichi di elevata qualificazione, senza il vincolo del riproporzionamento dei relativi compensi. Nel caso in cui si faccia ricorso alla utilizzazione extra orario di lavoro di dipendenti a tempo pieno in altri enti, possono essere riconosciute nel trattamento economico fondamentale i differenziali stipendiali, mentre la eventuale indennità di posizione deve essere riproporzionata all’orario di lavoro prestato.

Le regole per il trattamento economico del personale e delle elevate qualificazioni che sono dettate per le convenzioni si applicano ai dipendenti utilizzati parzialmente dalle unioni di comuni. Nel caso di convenzioni queste disposizioni si applicano se l’ente utilizzatore non è quello di provenienza.

Non viene invece più riproposta la disposizione per la quale questa forma di utilizzazione non configura la instaurazione di un rapporto di lavoro in part time.

Gli oneri per le forme di incentivazione del personale dipendente utilizzato in convenzione e/o in unioni di comuni sono a carico del fondo dell’ente che li utilizza e la disciplina deve essere dettata dai contratti decentrati di queste amministrazioni. Tali dipendenti hanno inoltre diritto al rimborso, sempre a carico dell’ente utilizzatore, delle spese di viaggio per gli spostamenti con mezzi pubblici.

Al personale utilizzato in convenzione e/o in una unione di comuni, a cui sia stato conferito un incarico di elevata qualificazione, spetta la retribuzione di posizione e di risultato per come fissate dall’ente da cui si dipende; tali compensi devono tenere conto della riduzione dell’impegno orario, ma anche delle responsabilità, che non sono influenzate dal numero di ore di lavoro. Per cui la conclusione è che non è previsto un riproporzionamento direttamente proporzionale al ridotto impegno orario nell’ente.

L’ente utilizzatore che conferisce questo incarico erogherà tali indennità sulla base dei propri criteri di graduazione: non è più previsto che si debba dare corso ad una riduzione dello stesso in relazione al limitato impegno orario. E’ opportuno che gli effetti di questa disposizione siano comunque indicati espressamente nel testo con riferimento ai principi generali sul part time.

Sempre l’ente utilizzatore dovrà corrispondere a proprio carico, mentre in precedenza era una mera possibilità, la maggiorazione fino al 30% della retribuzione di posizione: per “finalità di cooperazione istituzionale” una parte di tali oneri possono essere sostenuti dall’ente di provenienza. Gi oneri per questa maggiorazione non sono più a carico del fondo per la contrattazione decentrata, ma delle risorse per il finanziamento delle elevate qualificazioni.

Sono molto importanti le regole dettate nel caso di utilizzazione del comma 557 della legge n. 311/2004, cioè del cd scavalco di eccedenza. Si conferma che a questi dipendenti possono essere conferiti incarichi di elevata qualificazione; in tal caso però la indennità di posizione deve essere ridotta in misura direttamente proporzionale all’impegno orario. E’ una novità la possibilità di riconoscere nel trattamento economico, ovviamente in misura proporzionata rispetto all’impegno orario, anche l’importo dei differenziali stipendiali in godimento, che è bene chiarire se comprendono anche le progressioni economiche.

GLI ENTI PRIVI DI DIRIGENTI

Aumenta l’attenzione del contratto nazionale per gli enti senza dirigenza:

  • si consente la possibilità di effettuare le progressioni economiche con una unica graduatoria per tutto l’ente;
  • si conferma che in mancanza di funzionari, gli incarichi di elevata qualificazione possono essere conferiti ad istruttori e, nei comuni, financo ad operatori esperti;
  • si conferma che i funzionari apicali devono essere individuati automaticamente come elevate qualificazioni e che questi incarichi, in alternativa al loro conferimento ad interim a funzionari, possono essere conferiti per una volta, con possibile proroga in caso di indizione delle procedure di assunzione, ad istruttori;
  • si precisa che gli incarichi di elevata qualificazione possono dai Sindaci essere conferiti fino a 5 anni;
  • si stabilisce che dell’incarico di vicesegretario si può tenere conto nella graduazione della retribuzione;
  • si conferma che questi incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti in part time per almeno 18 ore settimanali;
  • si introduce la possibilità di prevedere forme di incentivazione per le gestioni associate e per i dipendenti che svolgono una attività finalizzata alla innovazione tecnologica;
  • si introduce la possibilità di spostare risorse dal fondo al finanziamento del lavoro straordinario;
  • si assume l’impegno alla definizione a livello nazionale di uno schema di contratto decentrato tipo.

Occorre inoltre aggiungere le previsioni dettate per la incentivazione del personale e delle elevate qualificazioni in caso di gestione associata. La concreta applicazione è rimessa soprattutto alla contrattazione collettiva decentrata integrativa. E’ in primo luogo rimessa ad essa la possibilità di prevedere che i beneficiari delle progressioni economiche o differenziali stipendiali non siano individuati, come ordinariamente previsto, per le singole aree di inquadramento, ma con una sola graduatoria. In questo ambito si deve inoltre evidenziare che viene prevista la possibilità, già ammessa da pareri Aran, di dare corso in modo specifico alle selezioni per le progressioni economiche degli incaricati di elevata qualificazione, così da evitare il rischio di conflitto di interesse, visto che sono essi a valutare i propri collaboratori e che questo è un fattore che pesa molto nella scelta dei beneficiari di tale istituto.

Spetta alla contrattazione decentrata decidere la introduzione di forme di incentivazione rivolte al personale che svolge la propria attività nei servizi gestiti in forma associata, a partire dalle stazioni appaltanti, dai servizi tecnici, nonché per i dipendenti impegnati nella protezione civile, nei progetti PNRR e per quelli che sono inquadrati “in profili legati alla innovazione tecnologica”.

Si deve evidenziare che la specificazione dell’oggetto delle gestioni associate non ha un carattere tassativo: il vincolo dettato dalla disposizione è quello che sia dato corso ad una forma di gestione associata. In questa fattispecie ad essere incentivabili sono anche i dipendenti dell’ente che svolge le funzioni di capofila nella gestione associata.

Spetta infine alla contrattazione decentrata decidere se spostare risorse dal fondo per il salario accessorio a quello per lo straordinario, possibilità finora riconosciuta dai contratti nazionali solo per lo spostamento nella direzione opposta. In tal modo si dà ad alcune piccole amministrazioni che non hanno risorse o risorse sufficienti per il finanziamento dello straordinario, visto che il suo ammontare è quello del 1998 ridotto una tantum del 3%, la possibilità di utilizzare questo istituto.

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