L’Irap è un’imposta che grava esclusivamente sul datore di lavoro. L’ordinanza della Corte di cassazione 3 aprile 2026, n. 8407 lo dispone in modo estremamente chiari in merito ai compensi degli avvocati delle avvocature interne delle PA, specificando che il datore pubblico non può trasferire l’onere tributario a carico dei dipenmdenti, né mediante trattenute né con una riduzione a monte delle risorse.
Afferma la Cassazione: “il principio generalizzabile è che occorre, alla stregua delle regole di allegazione e prova enunciate dall’arresto, esaminare la disciplina legale, contrattuale e regolamentare che individua l’ammontare delle risorse destinate alla voce retributiva, la cui erogazione va garantita senza decurtazioni per IRAP, né “a valle” né “a monte”, ma nei limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge; potendo l’Amministrazione utilizzare, per corrispondere all’Erario l’IRAP dovuta sulle retribuzioni dei suoi avvocati interni, le risorse presenti nel fondo esistente per pagare tali avvocati,
solo per la parte in cui esse superino i limiti della retribuzione di detti dipendenti fissati dalla vigente normativa imperativa, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, dovendo, ove queste somme non siano sufficienti, provvedere con ulteriori risorse proprie esterne a siffatto fondo. Non rileva, per converso, come tale, l’adduzione della necessità di osservare gli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, che, nei predetti limiti, l’Amministrazione deve addebitare a se stessa ed ai dipendenti che ad essa hanno dato causa“.
L’ordinanza della Cassazione è praticamente contemporanea alla Sezione Lombardia della Corte dei conti, secondo la quale – finalmente – si afferma che l’Irap è a carico esclusivamente del datore pubblico.
A questo punto, non dovrebbero esservi più incertezze. Ma, le prassi, specie quando sbagliate, sono dure a morire.
