La domanda di iscrizione nelle white list non equivale alla effettiva iscrizione.
Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 10256 del dicembre 2024.
Il caso trattato
Un Comune aveva aggiudicato la gara per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di riqualificazione.
Ritenendo la detta determinazione illegittima, il concorrente secondo classificato, l’aveva impugnata con ricorso respinto in primo grado.
Il ricorrente aveva sollevato molteplici censure, tra le quali figurava la mancata attribuzione di due punti previsti dal disciplinare di gara riferiti all’iscrizione nella white list.
Il giudice di prima istanza, aveva invece rilevato che la ricorrente fosse priva del requisito, in quanto pur avendo presentato domanda di iscrizione nella white list, il relativo procedimento non si era ancora perfezionato.
Secondo la ricorrente, invece, la conclusione cui il giudice era pervenuto non sarebbe stata condivisibile, atteso che, l’art. 1, comma 53, della L. 6/11/2012, n. 190, attribuirebbe, alla domanda di iscrizione, valore equipollente all’iscrizione stessa, ai fini della partecipazione alle procedure di gara.
A parere dell’operatore economico, identico valore equipollente alla domanda di iscrizione avrebbe, nelle ipotesi come quella di specie, in cui l’iscrizione alla white list non costituiva requisito di ammissione alla procedura, ma elemento di valutazione dell’offerta.
La disciplina delle white list
L’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 richiede l’scrizione nelle white list come requisito di partecipazione alle procedure di gara relative a talune, tassative, categorie di lavorazioni (estranee a quelle oggetto della procedura di gara qui esaminata), ritenute a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa.
Non sarebbe, pertanto, consentito assegnare al detto requisito effetti diversi da quelli previsti, in modo inderogabile, dalla legge.
D’altra parte, l’iscrizione nella white list, non comproverebbe il possesso, da parte dell’impresa, di alcun maggior standard qualitativo.
Diversamente da quanto dedotto dall’appellante, la disciplina introdotta dai commi 52 -57 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 è inderogabile solo nel senso che, ai fini della partecipazione alle gare aventi a oggetto le attività contemplate dal comma 53, è necessariamente richiesta l’iscrizione nella white list.
Essa, però, non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, la lex specialis possa individuare il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta.
L’iscrizione alla white list come criterio di aggiudicazione
Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica la stazione appaltante può, del resto, conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta.
L’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, prevede, del resto, che l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia valutata sulla base di criteri oggettivi, basati, tra l’altro, su aspetti “sociali”, connessi all’oggetto dell’appalto.
Secondo i giudici non vi sarebbe dubbio che la richiesta di iscrizione nella white list abbia una valenza “sociale”, rispondendo all’esigenza che le commesse, ancorché differenti da quelle aventi a oggetto le attività di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, siano eseguite da operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, garantendo, in definitiva, una maggiore affidabilità degli stessi.
Nel caso specifico, l’iscrizione nelle white list rispettava, inoltre, i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, atteso che premiava il possesso del requisito in questione con soli 2 punti, a fronte degli 85 complessivamente attribuibili per il merito tecnico dell’offerta.
Conclusioni
In conclusione, secondo i giudici nessun argomento a supporto della tesi sostenuta dall’appellante poteva trarsi dall’invocato art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, che si limita a individuare le attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Altrettanto dicasi in relazione al precedente comma 52, il quale, nel prevedere, tra l’altro, che l’iscrizione nella white list avvenga su richiesta dell’interessato, nulla dispone in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento di iscrizione.
