Anche nel nuovo Codice vanno rispettate specifiche regole, affinché sia opponibile alla stazione appaltante la cessione del credito d’appalto.
Sul punto è intervenuta una recente pronuncia del giudice amministrativo, la quale, sebbene riferita al Codice pregresso, rimarca l’applicazione di regole che sono state riprodotte, nella sostanza, anche nel D.Lgs. 36/2023. Si tratta della sentenza del Tribunale ordinario di Lodi n. 267 del 2024.
La stazione appaltante contestava l’opponibilità della cessione di credito intercorsa.
Il caso esaminato
Nel caso esaminato dai giudici un privato conveniva in giudizio una stazione appaltante ai fini del riconoscimento del proprio credito vantato per effetto della cessione del credito d’appalto operata.
La Stazione appaltante, dal canto suo, contestava l’opponibilità della cessione di credito intercorsa.
Le indicazioni dei giudici
In materia di cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione occorre in primo luogo qualificare la fattispecie concreta oggetto di esame, al fine di verificare se il regime giuridico applicabile debba essere ricostruito alla luce della disciplina di diritto comune (artt. 1260 e ss. c.c.), di quella di contabilità di Stato (artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923), ovvero della disciplina in tema di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici).
Ed infatti, a seconda del regime concretamente invocabile, risultano differenti gli oneri formali e sostanziali da osservare per rendere opponibile nei confronti dell’Amministrazione debitrice l’accordo di cessione concluso.
In particolare, occorre distinguere se il rapporto base tragga origine da un contratto pubblico soggetto alla disciplina dettata dall’art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 – e, pertanto, da un contratto affidato in favore dell’aggiudicatario di apposita procedura ad evidenza pubblica, indetta nell’ambito dei settori ordinari – ovvero derivi da altro negozio giuridico concluso al di fuori delle regole dell’evidenza pubblica o nell’ambito dei settori speciali.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame deve ritenersi che il servizio di pulizia oggetto dell’affidamento provvisorio rientrasse tra i contratti dei cd. “settori ordinari”, con conseguente applicazione della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici.
I giudici hanno sottolineato che, nel caso in esame, dunque, trovava applicazione l’art. 106 D.Lgs. 50/2016 il quale al comma 13 così stabilisce: “Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”
Nel caso specifico, l’atto di cessione intercorso tra la ditta e la Stazione appaltante, in quanto non stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, bensì in quella della semplice scrittura privata, non era opponibile alla stazione appaltante.
La cessione di credito nel D.Lgs. 36/2023
I contenuti della disciplina della cessione di credito d’appalto presenti nel vecchio Codice sono, sostanzialmente, state riprodotte anche nel D.Lgs. 36/2023.
La disciplina è contenuta nell’art. 6, dell’allegato II.14 al nuovo Codice dei contrati e riguarda gli appalti di lavori, pur trovando, comunque, ingresso anche per la disciplina relativa agli appalti di servizi e forniture.
La citata disposizione stabilisce che ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti d’appalto devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, e concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
