Spetta alle amministrazioni la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, che non è materia oggetto di contrattazione o di altre forme di relazioni sindacali, eccettuata la informazione prima dell’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto. In tale ambito sono le amministrazioni a dovere decidere quante risorse vanno destinate al finanziamento delle elevate qualificazioni, fatto salvo che si decida di destinare a questo fine una parte del fondo per il salario accessorio dei dipendenti. Nella costituzione del fondo si possono inserire anche le risorse derivanti da risparmi della parte stabile di anni precedenti e non solamente dell’ultimo.
Sono queste indicazioni che sono state di recente ribadite dall’Aran e che si possono considerare come una interpretazione consolidata.
LA COSTITUZIONE DEL FONDO
Sono le amministrazioni a dovere costituire il fondo per la contrattazione decentrata, sia nella parte stabile che nella parte variabile.
Su questi temi non è prevista alcuna forma di contrattazione decentrata e l’unica relazione sindacale che il CCNL attualmente in vigore, da ultimo sulla base delle previsioni dettate da quello del 16 novembre 2022, prevede è la informazione, che deve essere preventiva non alla sua costituzione, ma all’avvio della contrattazione decentrata.
Ricordiamo che il fondo deve costituito dal dirigente o dal responsabile individuato come competente da parte dell’ente e che l’intervento della giunta è necessario da sempre per l’inserimento delle risorse di parte variabile che dipendono dalla discrezionalità dell’ente e, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 14, comma 1 bis, della decisione sull’inserimento di risorse nella parte stabile ed in quelle destinate al finanziamento del salario accessorio delle elevate qualificazioni.
Si deve aggiungere che la giurisprudenza del lavoro ha in modo ormai consolidato stabilito che avverso la mancata contrattazione della costituzione del fondo non è ammesso il ricorso per condotta antisindacale e che l’unico ricorso ammissibile è quello nel merito, ove vengano lamentati errori o illegittimità nella determinazione del fondo stesso. Peraltro, vi sono pronunciamenti diversificati sulla possibilità di ammettere i ricorsi presentati dalle organizzazioni sindacali in quanto viene eccepita da taluni la mancanza di legittimazione.
Occorre inoltre ricordare che, per il CCNL 16.11.2022 (previsione fatta propria per i dirigenti dal CCNL 16.7.2024), il fondo va costituito entro i primi quattro mesi dell’anno, compatibilmente con l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e che entro tale termine vanno avviate le trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo.
Va precisato che non siamo in questo caso in presenza di un termine da considerare come non perentorio per l’assenza di sanzioni, ma dell’inadempimento di un vincolo contrattuale.
LA FISSAZIONE DELLA MISURA DELLE INDENNITA’ DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
La competenza a determinare la misura delle risorse destinate al finanziamento delle elevate qualificazioni appartiene alla competenza dell’ente ed è assoggettata al vincolo del rispetto del tetto del salario accessorio del 2016. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere Aran 35081.
Ci viene ricordato che è necessario l’intervento della contrattazione collettiva decentrata integrativa solamente nel caso in cui si determini una riduzione del fondo per il salario accessorio del personale dipendente. Queste indicazioni, per espressa indicazione contenuta nel parere, si applicano anche alla possibilità di superamento del tetto del salario accessorio che sono contenute nel d.l. n. 25/2025, per come convertito dalla legge n. 69/2025.
Vediamo le argomentazioni poste a base di questa scelta e che fanno riferimento alle previsioni dettate dal CCNL 16.11.2022 per tutte le amministrazioni, e non più solamente come in precedenza negli enti senza dirigenti, “le risorse destinate agli EQ sono autonomamente decise dagli enti al di fuori del Fondo risorse decentrate, con il vincolo del non superamento del tetto del salario accessorio del 2016”.
Ci viene aggiunto dal parere che gli enti che utilizzano la possibilità di incremento prevista dall’articolo 14, comma 1 bis, della citata legge n. 69/2025 “potranno altresì tenere conto, nell’applicazione della disciplina sul limite, di tali più recenti disposizioni, che hanno attenuato o derogato la rigidità del limite”.
Ci viene infine detto che, solamente nel caso in cui il vincolo del rispetto del tetto del salario accessorio del 2016 determini la necessità della riduzione del fondo per la contrattazione decentrata, la norma contrattuale impone “che la relativa decisione, in ordine alla suddetta riduzione, sia assunta in sede di contrattazione integrativa”.
Il parere è assai importante perché va in una direzione completamente diversa rispetto alla tesi che è contenuta nella circolare 175706 con cui la Ragioneria Generale dello Stato ha illustrato l’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025.
In tale documento viene sostenuto che la ripartizione delle risorse aggiuntive con cui gli enti possono superare il tetto del salario accessorio tra la parte stabile del fondo ed il finanziamento delle elevate qualificazioni spetta alla contrattazione decentrata, richiamando le previsioni dettate dal contratto nazionale del 16 novembre 2022.
Il parere della RGS dimentica però che la scelta di prevedere che le risorse destinate al finanziamento del salario accessorio delle elevate qualificazioni non siano finanziate dal fondo per la contrattazione decentrata in tutte le amministrazioni locali e regionali (in precedenza essa era prevista unicamente per gli enti senza dirigenti) è stata frutto di una precisa volontà del contratto, sulla base di una esplicita richiesta del comitato di settore. Essa ha lo scopo di ampliare i margini lasciati alla autonomia delle amministrazioni nella fissazione delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni, sottraendola dal vincolo della contrattazione decentrata integrativa.
LA UTILIZZAZIONE DEI RISPARMI DELLA PARTE STABILE
I risparmi della parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata possono essere utilizzati non solo nell’anno immediatamente successivo, ma anche in quelli ulteriori. Lo chiarisce il parere Aran 35083.
Il parere perviene a questa conclusione sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 80 del CCNL 16.11.2022: esse espressamente consentono, riprendendo le prescrizioni dell’articolo 68 del CCNL 21.5.2018, la utilizzazione di quelle “non integralmente utilizzate in anni precedenti”. Il tutto nel “rispetto delle disposizioni in materia contabile”. Aggiungiamo che la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 20/2024 ha esteso tale disposizione anche alle risorse di parte variabile dell’anno precedente nel caso di avvenuta costituzione del fondo, ma di mancata contrattazione decentrata.
Ci viene inoltre ricordato che queste risorse vanno inserite nella parte variabile del fondo ed ancora che “esse conservano la natura di risorse una tantum, cioè utilizzabili per un solo anno”.
Occorre aggiungere conclusivamente che queste risorse vanno in deroga al tetto del salario accessorio dell’anno 2016 di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Si perviene a questa conclusione in ragione della constatazione che all’atto del loro inserimento nel fondo esse erano già assoggettate a tale vincolo.
