Un traguardo importantissimo, perseguito dal legislatore e tradotto nello schema del nuovo Codice dei contratti pubblici è quello di una piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita degli appalti pubblici attraverso vari strumenti, tra i quali la interoperatività tra banche dati.
Tra gli articoli più rilevanti che vanno annoverati nello schema del nuovo codice, troviamo l’art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), l’art. 24 (Fascicolo virtuale dell’operatore economico), l’art. 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale).
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Come si diceva, l’articolo 23 dello schema tratta l’argomento relativo alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale è anche collocato il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
Il comma 1 assegna ad ANAC la titolarità, in via esclusiva, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
L’Autorità individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
Come stabilito dal comma 3, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con:
- le piattaforme di approvvigionamento digitale (di cui all’art. 25) utilizzate dalle stazioni appaltanti
- il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici
- la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
- le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005
- tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici.
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle Linee Guida AgID in materia di interoperabilità.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.
Il comma 5 dell’art. 23 demanda ad ANAC l’adozione di un provvedimento finalizzato ad individuare le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25.
Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati debbano garantire l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche.
L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nei casi in cui vengano omesse informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione ad AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti coinvolti nel processo di digitalizzazione, possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)
La disciplina riguardante il FVOE è trattata nell’art. 24 dello schema. Il comma 1 dell’art. 24 prevede che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici debba operare il fascicolo virtuale dell’operatore economico che:
– consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 94 (requisiti di ordine generale) e per l’attestazione di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici,
– consente la verifica dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 100 (requisiti di ordine speciale) che l’operatore economico inserisce.
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare cui l’operatore partecipa. Si attua, in tal modo il principio “once only”, che ha la finalità di non onerare l’operatore economico che voglia partecipare a gare pubbliche di inviare più e più volte i propri dati/documenti. L’invio avviene una sola volta e quanto prodotto può essere utilizzato per più competizioni.
Il comma 3 precisa che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui all’articolo 94 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la Piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del codice degli appalti, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione del predetto obbligo è punita ai sensi dell’articolo 23, comma 8.
L’ANAC garantisce l’accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all’articolo 103, commi 1 e seguenti, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L’ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC provvede ad individuare, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Piattaforme di approvvigionamento digitale
L’art. 25 dello schema reca disposizioni in merito alle piattaforme di approvvigionamento digitale, particolarmente rilevanti ai fini della piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita degli appalti pubblici, attraverso vari strumenti, tra i quali la interoperatività tra banche dati.
Il comma 1 dell’art. 25 descrive le piattaforme di approvvigionamento digitale come costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
Nel comma 4 viene fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell’aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.
La flow chart riepilogativa
Si fornisce, di seguito, una flow chart riepilogativa che fornisce un quadro di insieme riguardante lo scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti il ciclo di vita degli appalti pubblici, secondo le regole della interoperatività.
DIGITALIZZAZIONE
(BDNCP+FVOE+PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO+ALTRE BANCHE DATI)

