La diligenza del concorrente che partecipa alla gara

Nelle procedure di gara d’appalto, il partecipante è tenuto a comportarsi con attenzione e senso di responsabilità, avvalendosi della modulistica corretta e adeguata per presentare la propria candidatura. Così si è espresso il TAR Emilia con la sentenza n.168/2026. La questione esaminata La vicenda riguardava una procedura indetta per l’affidamento di un Accordo Quadro avente…

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Nelle procedure di gara d’appalto, il partecipante è tenuto a comportarsi con attenzione e senso di responsabilità, avvalendosi della modulistica corretta e adeguata per presentare la propria candidatura.

Così si è espresso il TAR Emilia con la sentenza n.168/2026.

La questione esaminata

La vicenda riguardava una procedura indetta per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura e la consegna di derrate alimentari destinate alla preparazione dei pasti quotidiani per i detenuti di un istituto penitenziario.

In un primo momento, la stazione appaltante aveva predisposto un modello di offerta che non includeva l’obbligo relativo alla garanzia della parità di genere, elemento rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Accortasi successivamente dell’errore, la stessa stazione appaltante aveva provveduto a sostituire il modello di offerta, assicurando adeguate forme di pubblicità della modifica intervenuta.

Una delle imprese partecipanti, tuttavia, non aveva considerato l’aggiornamento della modulistica e aveva presentato l’offerta utilizzando il modello precedente, omettendo così la dichiarazione richiesta.

Per tale ragione, l’operatore economico non aveva ottenuto il punteggio aggiuntivo previsto per il rispetto di tale adempimento.

L’impresa, ritenendo ingiusta la situazione, aveva quindi proposto ricorso, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il meccanismo del soccorso istruttorio.

Le indicazioni dei giudici

Secondo il giudizio dei magistrati, non risultava applicabile l’istituto del soccorso istruttorio, il quale può essere utilizzato esclusivamente per integrazioni riguardanti la documentazione amministrativa e non anche per interventi che incidano sull’offerta tecnica o su quella economica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9509).

Nel dettaglio, il Collegio ha chiarito che l’art. 101, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 attribuisce al concorrente la facoltà di:

a) completare eventuali elementi mancanti nella documentazione presentata alla stazione appaltante entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, con riferimento alla domanda di partecipazione o al documento di gara unico europeo, escludendo tuttavia la documentazione costituente l’offerta tecnica ed economica;

b) regolarizzare omissioni, imprecisioni o irregolarità presenti nella domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e in ogni altro documento richiesto ai fini della partecipazione alla procedura, sempre con esclusione della documentazione afferente all’offerta tecnica ed economica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7461).

Secondo l’interpretazione del Collegio, qualora la stazione appaltante avesse fatto ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, consentendo alla parte ricorrente di presentare la versione più recente del “Modello 3 – Facsimile dichiarazione Offerta tecnica”, avrebbe di fatto permesso all’operatore economico di integrare la documentazione con la certificazione relativa alla “parità di genere”, determinando così una modifica dell’offerta tecnica.

Non era inoltre possibile qualificare il mancato utilizzo del facsimile aggiornato come un semplice errore materiale, suscettibile quindi di correzione.

Infatti, la richiesta di rettifica prevista dall’art. 101, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non rientra nell’ambito della correzione di errori materiali, poiché riguarda elementi dell’offerta tecnica soggetti a valutazione e attribuzione di punteggio, e pertanto non modificabili dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, la rettifica di un errore materiale deve limitarsi a ricondurre la volontà manifestata in modo inesatto a quella effettiva, sebbene non espressa, ma chiaramente desumibile dal documento stesso; diversamente, si configurerebbe una modifica postuma dell’offerta, in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2025, n. 4583).

Nel caso di specie, tuttavia, non si trattava di un mero refuso o di una semplice incongruenza formale priva di effetti sul contenuto dell’offerta tecnica, bensì di un’omissione documentale rilevante e non giustificabile, tale da rendere incerta la sussistenza dei requisiti necessari per l’attribuzione del punteggio premiale.

Tale omissione evidenziava, inoltre, una carenza di diligenza da parte del concorrente. 

Le conclusioni

In conclusione, la decisione di utilizzare una modulistica non aggiornata ricade nell’ambito del principio di autoresponsabilità del concorrente, soprattutto quando siano stati pubblicati comunicati integrativi e disposte proroghe dei termini.

La giurisprudenza ha evidenziato che i principi di fiducia e di risultato sono finalizzati a garantire un’aggiudicazione tempestiva a favore dell’offerta migliore, nel pieno rispetto della par condicio tra gli operatori economici.

Tale equilibrio verrebbe tuttavia compromesso qualora detti principi fossero interpretati come strumenti idonei a sanare carenze imputabili alla mancata autoresponsabilità del singolo concorrente, in presenza di un disciplinare di gara chiaro e facilmente comprensibile e, quindi, in assenza di oggettive situazioni di incertezza.

Per le ragioni sopra riportate, il ricorso è stato ritenuto privo di fondamento e, conseguentemente, respinto.

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