Il MIT, con il Parere n. 3942/2025, chiarisce che l’acquisizione della documentazione antimafia non costituisce condizione necessaria per disporre l’aggiudicazione. L’adempimento è infatti funzionale prevalentemente alla fase di stipula o conclusione del contratto. Tale impostazione è coerente con il Codice antimafia, che prevede la richiesta dell’informazione o comunicazione antimafia al momento dell’aggiudicazione o comunque entro i termini antecedenti la stipula. La verifica antimafia non rientra quindi nella fase di pre-aggiudicazione.
