Il Consiglio di Stato, come la Cassazione, insiste nel grave errore di considerare il passaggio diretto fattispecie identica alla cessione di contratto civilistica, senza considerare che si tratta di un istituto di diritto speciale solo analogo.
Le indicazioni del Consiglio di Stato, fissate con la sentenza della Sezione V, 24.7.23025, n. 6611 sono in termini generali incontrovertibili: al lavoratore che, in applicazione del passaggio diretto tra amministrazioni previsto dall’articolo 30 del d.lgs 165/2001, si trasferisca da un’amministrazione ad un’altra non può essere azzerato il trattamento giuridico ed economico.
In altre parole, l’ente di destinazione non può certo considerare il lavoratore acquisito in mobilità come fosse un neo assunto, dovendo, al contrario, valorizzare l’esperienza da questo acquisita e consolidata e rispettare il trattamento economico che porta con sè e, evidentemente, garantire in particolare i differenziali economici maturati (un tempo, si sarebbe detto posizioni economiche di sviluppo).
La sentenza mette così, indirettamente e correttamente, all’indice la tendenza diffusissima delle amministrazioni pubbliche a gestire le procedure connesse alla mobilità come se si trattasse di concorsi pubblici, corredandole addirittura persino da prove, non di rado “travestite” da quella improbabile ed indefinibile categoria dei “colloqui motivazionali”. Accanto a questa esiziale modalità selettiva, poi, alcune amministrazioni inquadrano il dipendente acquisito nelle posizioni giuridiche ed economiche dell’inquadramento.
Nella gran parte dei casi, le amministrazioni dimenticano del tutto l’obbligo su di esse incombente di formare il personale acquisito in mobilità, esigenza ineliminabile visto che comunque prassi, modalità operative e in qualche misura anche conoscenze tecniche non possono essere totalmente coincidenti. Il comma 1-bis dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001, difatti, dispone: “L’amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell’amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Si tratta di una tra le norme più violate dell’ordinamento.
Il Consiglio di Stato supporta l’accertamento del divieto per la PA di destinazione di non tenere conto dell’esperienza acquisita, ridefinendo da zero il trattamento economico, in base alla nota ricostruzione della mobilità come “cessione del contratto”. L’istituto, spiega Palazzo Spada, aderendo alla costante giurisprudenza della Cassazione va considerato come “modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro illo tempore instaurato, con continuità del suo contenuto e quindi come cessione di contratto”, sicchè si trasferisce da un ente all’altro il complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto di lavoro in capo al lavoratore, che, dunque, “conserva tutti i diritti maturati prima della cessione del contratto e, in particolare: qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all’anzianità”.
Se così non fosse, cioè se le PA non tenessero conto e non valorizzassero il bagaglio di competenze portato con sè dal lavoratore, si vanificherebbe la finalità stessa della mobilità, consistente nell’opportunità di redistribuire tra gli enti in modo ottimale il personale, riequlibrando possibili situazioni di sovra e sotto dotazione organica, avvalendosi dell’esperienza professionale già acquisita dai dipendenti pubblici. D’altra parte, un azzeramento dello status giuridico ed economico dei dipendenti acquisiti in mobilità renderebbe quasi impossibile attivarla “per effetto del sostanziale disincentivo al trasferimento presso altre amministrazioni” che subirebbero i dipendenti.
Occorrono, tuttavia, alcune puntualizzazioni. L’anzianità nel lavoro pubblico contrattualizzato non ha nessun rilievo nè giuridico, nè economico (cosa diversa è per alcune categorie di dipendenti dei settori non contrattualizzati). Semmai, è necessario fare riferimento all’esperienza e alle competenze.
Soprattutto, sia il Consiglio di Stato, sia la Cassazione, insistono su un’interpretazione non condivisibile. La mobilità, anzi il “passaggio diretto” non è una cessione del contratto, bensì un istituto speciale di diritto pubblico che con la cessione del contratto ha molte affinità, ma che da esso si differenzia per molti aspetti rilevantissimi, tra i quali emergno in particolare: la circostanza che a cedere il contratto sia il lavoratore e non il datore; l’innegabile evidenza che, sebbene il lavoratore si trasferisca conservando esperienza, inquadramento e trattamento economico di provenienza, tuttavia, ai sensi dell’articolo 36, comma 2-quinquies, del d.lgs 165/2001 “a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”. Il che smentisce categoricamente l’idea di una novazione solo soggettiva del rapporto di lavoro. Si tratta di una novazione anche e in modo rilevante oggettiva: basti pensare anche solo alla differente sede di lavoro e alle differenti regole di resa della prestazione (in termini, per esempio, di orari, benefit e valutazione della performance).
Piccola notazione finale: suscita un certo sgomento la circostanza che sia l’Anac, autorità dalla quale ci si aspetta un’attenta applicazione delle leggi, ad essere incorsa nelle plateali illegittimità evidenziate da Palazzo Spada.
