Per attuare le previsioni dell’articolo 108, comma 10, del d.lgs 36/2023, che legittima le amministrazioni appaltanti a non “procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”, basta non approvare la proposta di aggiudicazione.
La gran parte delle amministrazioni non ha ancora compreso il meccanismo dell’articolo 17, comma 5, del codice dei contratti, ai sensi del quale “L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
Non c’è nessuna “pre-aggiudicazione”, misteriosa e fantasiosa fattispecie, frutto delle menti perverse di chi si inventa in via di prassi istituti totalmente senza senso, quando la norma è chiarissima nel qualificare il risultato delle operazioni di valutazione delle offerte, sia col criterio del minor prezzo, sia col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come “proposta di aggiudicazione”, come tale non un provvedimento dotato di efficacia negoziale nei confronti dei partecipanti alla gara, bensì provvedimento endoprocedimentale non dotato di efficacia esterna e rivolto solo a rimettere all’organo competente gli atti, per valutare la legittimità o anche l’opportunità di aggiudicare, comunque solo dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo al proposto aggiudicatario.
Trattandosi di un provvedimento solo endoprocedimentale e privo di effetti nei confronti di terzi, la proposta non è ovviamente necessario sia revocata, posto che la revoca è esercizio di autotutela nei riguardi di provvedimenti dotati di efficacia esterna, allo scopo di privarli ex nunc di tale efficacia.
Certo, se ci si gingilla nell’inventare fasi e procedimenti dell’iperuranio, in barba al principio di legalità, e si pensa di adottare una “pre-aggiudicazione”, poi ci si complica la vita, scatenando equivoci e contenziosi senza alcun motivo, come per il caso della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 7 agosto 2025, n. 332, scatenata appunto dalla revoca di una “pre-aggiudicazione”. Il fanta-diritto che crea reali spese e concrete perdite di tempo.
