L’ANAC, nella delibera 412 del 6 settembre 2022, ha ribadito che la proroga tecnica dei contratti pubblici è ammessa solo in casi eccezionali, cioè esclusivamente quando vi sia la necessità di assicurare un servizio alla Pubblica amministrazione mentre si svolge una nuova gara.
L’utilizzo reiterato della proroga tecnica implica la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento previsti dal codice appalti.
