Ancora a distanza di oltre 30 anni dalla legge 142/1990 e di 30 anni dal d.lgs 29/1993 non è chiaro, nella società civile ma anche nelle stesse amministrazioni, il riparto delle competenze spettanti, da un lato, agli organi politici di governo, e dall’altro alla dirigenza.
La vicenda trattata dal Tar Sardegna, Sezione I, sentenza 23 febbraio 2023, n. 30, è emblematica.
Riguarda il ricorso presentato da un concessionario di un compendio immobiliare avverso il provvedimento di revoca della concessione, perchè adottato dal dirigente; secondo la prospettazione del ricorso, invece, la competenza alla revoca sarebbe dovuta essere:
- in capo alla giunta comunale, in quanto organo che aveva approvato la concessione;
- oppure, in capo al consiglio comunale,in base ad una lettura evidentemente distorta delle concessioni di cui parla l’articolo 42, comma 2, lettera l), del d.lgs 267/2000.
Il Tar non fa sorprese e, correttamente, respinge il ricorso, limitandosi ad osservare quanto da decenni ormai stabiliscono il d.lgs 165/2001 ed il d.lgs 267/2000 in merito al riparto delle competenze citato sopra.
I giudici amministrativi osservano che la revoca di una concessione attiene all’esercizio delle funzioni gestionali, che la legge attribuisce in via esclusiva alla dirigenza. L’esclusività di tale competenza, esclude che possano adottare atti relativi alle funzioni gestionali gli organi di governo.
Questi, ricorda il Tar, debbono limitarsi agli atti fondamentali dell’Ente, di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico: in particolare per quanto riguarda il consiglio. La giunta dispone di una competenza generale e residuale, ma sempre nell’alveo dell’esercizio di funzioni programmatorie, esecutive o di dettaglio di quelle consiliari, ma mai di natura specificamente gestionale.
Ancora, il Tar suggerisce il criterio, invero facile ed oggettivo, da utilizzare allo scopo di rispettare il riparto delle competenze: un atto come la revoca della concessione di un bene pubblico, avente diretta incidenza sulla gestione di uno specifico rapporto “negoziale”, non può certo rientrare nelle competenze di programmazione o di indirizzo politico: sicchè deve considerarsi necessariamente appartenente alla sfera funzionale della dirigenza.
Merita precisare come mai, comunque, l’affidamento in concessione del bene sia stato disposto dalla giunta. Ovviamente, il giudice non ha affrontato la questione della competenza di tale organo, non essendo oggetto della vertenza.
Parrebbe, tuttavia, ben strano che un atto gestionale, quale indiscutibilmente è la concessione in comodato di un immobile, possa essere stato legittimamente adottato dalla giunta.
Leggendo la sentenza, si scopre l’arcano. Si tratta, infatti, di una concessione risalente al 1956, quando l’ordinamento ancora non conosceva il riparto delle competenze definito negli anni ‘90 del secolo scorso.
