La CTP di Roma, con sentenza 8064 del 2022, ha affermato che la qualità di soggetto passivo ai fini Tasi non è attribuita al trust ma al trustee. Le parti hanno comunque autonomia nel prevedere chi deve sostenere l’onere economico delle imposte e in che misura il trustee può rivalersi delle spese sostenute per l’amministrazione.
