La tragicomica riduzione del diritto ad algoritmi e numeretti

L’introduzione delle “tutele del lavoro” mediante parametri tra essi incomparabili, le tutele “equivalenti” dei contratti, elaborata dall’Anac e dal Legislatore e confermata dal Mit col parere 3522/2025, porta a risultati oltre la soglia del comico. L’autonomia contrattuale non può essere compressa, come quella imprenditoriale. Ciascun contratto è diverso dall’altro, perchè è espressione di tale autonomia.…

Data

Categoria

L’introduzione delle “tutele del lavoro” mediante parametri tra essi incomparabili, le tutele “equivalenti” dei contratti, elaborata dall’Anac e dal Legislatore e confermata dal Mit col parere 3522/2025, porta a risultati oltre la soglia del comico.

L’autonomia contrattuale non può essere compressa, come quella imprenditoriale. Ciascun contratto è diverso dall’altro, perchè è espressione di tale autonomia.

Ragionare di “equivalenza” è solo forzare. Sicchè, a forzatura si aggiunge forzatura, cercando un numeretto, di per sè privo di ogni senso, individuato nel 2: due possono essere gli scostamenti tra il Ccnl preso a paradigma e gli altri. Che poi la qualità degli scostamenti sia magari elevatissima non importa a nessuno.

Le norme del codice dei contratti sulle tutele dei lavoratori si rivelano ad ogni passo di più, sempre maggiormente assurde e ridicole.

E’ semplicemente assurdo ragionare per tutele equivalenti, come folli sono i parametri di confronto ed arbitrario cercare il numeretto, l’algoritmo che acriticamente faccia affermare che un Ccnl, diversissimo da un altro, sia comunque “equivalente” a quello.

Lo ribadiamo: le soluzioni sono solo due. O si prende atto che si è in uno Stato ad economia libera e piena autonomia contrattuale e, dunque, non si possono forzare tali libertà ed autonomie a valle con assurde regole; oppure, si prende atto che uno Stato ad economia libera può intervenire per regolare il mercato, laddove alcuni suoi strumenti possano essere causa di lesioni alla concorrenza, limitando in parte le libertà.

Si vogliono tutele per i lavoratori impegnati nelle imprese che appaltano? Allora occorre un contratto nazionale pubblico che in via esclusiva regoli le tutele giuridiche ed economiche, al quale gli operatori, se vogliono partecipare alle gare, siano tenuti a riferirsi.

Il resto è solo caos.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…