In un recente parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) ha affrontato la questione relativa alla verifica dell’iscrizione nelle white list.
Si tratta del quesito n. 2273 del 05/09/2023 riguardante l’iscrizione dei subcontraenti non subappaltatori.
La questione posta all’attenzione del Ministero
Una stazione appaltante ha evidenziato che l’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 prevede che per le attività imprenditoriali maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa elencate al successivo comma 53, la comunicazione e l’informazione antimafia è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 attraverso la consultazione dell’elenco istituito presso ogni prefettura.
L’art. 83 del D.lgs. 159/2011 prevede infatti che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67 tranne che per atti e contratti il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro.
Gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013, come aggiornato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 subordinano la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici all’iscrizione all’interno della white list.
Ciò premesso, posto che le norme sopra citate prevedono un obbligo di verifica dell’iscrizione alla w.l. da parte della S.A. prima della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione di contratti e subcontratti, e che i subcontratti diversi dal subappalto non prevedono alcuna stipula da parte della S.A e non sono soggetti né ad approvazione né ad autorizzazione ma a mera comunicazione da parte dell’o.e. ai sensi dell’art. 119 co.2 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha chiesto al Ministero di chiarire se in tale seconda ipotesi (subcontratti diversi dal subappalto), qualora l’oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all’art. 1, commi 53 e 54, della legge 190/2012, non vi sia alcun obbligo specifico di verifica da parte della S.A.
Il riscontro del Ministero
Il Ministero ha evidenziato che, qualora l’oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all’art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà essere provata l’iscrizione del subcontraente nella white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica. Pertanto, l’obbligo sussiste anche in tale caso.
A tal proposito il Ministero ha evidenziato quanto contenuto nell’art. 83, co. 1, della d.lgs. 159/2011, il quale recita che “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67″.
