L’applicazione dei nuovi ccnl: le conseguenze sul trattamento economico

In analogia a quanto previsto dai precedenti contratti, tutte le amministrazioni locali e regionali devono dare applicazione entro i 30 giorni successivi alla stipula dei CCNL agli aumenti del trattamento economico fondamentale che hanno una natura vincolata. Ciò produce come conseguenza che, al più tardi, con il mese di aprile bisogna dare corso a questi…

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In analogia a quanto previsto dai precedenti contratti, tutte le amministrazioni locali e regionali devono dare applicazione entro i 30 giorni successivi alla stipula dei CCNL agli aumenti del trattamento economico fondamentale che hanno una natura vincolata. Ciò produce come conseguenza che, al più tardi, con il mese di aprile bisogna dare corso a questi adempimenti.

Essi sono i seguenti: erogazione degli aumenti contrattuali, erogazione degli arretrati maturati; calcolo degli effetti degli aumenti sulle indennità; erogazione degli arretrati maturati sulle indennità; calcolo dei compensi aggiuntivi da erogare ai dipendenti cessati e calcolo degli effetti che si determinano sul trattamento pensionistico e sulla indennità di fine rapporto.

Occorre ricordare che, per potere dare corso a questi adempimenti, le amministrazioni devono aver previsto l’aumento della spesa del personale nel triennio 2022/2024 nella misura del 5,78%, che arriva al 6% nelle amministrazioni che danno corso all’aumento facoltativo del fondo a partire dal 2025. Chi non avesse provveduto, deve dare corso alla variazione del bilancio preventivo 2026 in modo da finanziare questi incrementi.

Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 3, comma 4 ter, d.l. 36/2022, gli arretrati derivanti dall’applicazione dei CCNL vanno in deroga rispetto al tetto di spesa del personale sia a quella di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, sia a quella di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006.

Ricordiamo inoltre che i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali vanno compresi nella spesa del personale utile dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, utile per la determinazione delle capacità assunzionali, mentre vanno al di fuori di quella di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/20026, necessaria per verificare il mancato superamento della spesa del personale mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013 ovvero, nei comuni fino a 1.000 abitanti e nelle unioni di comuni, a quella dell’anno 2008.

Le amministrazioni devono infine dare corso, con decorrenza dallo scorso 1 gennaio, all’inglobamento di una quota della indennità di comparto nel trattamento economico fondamentale, provvedendo al taglio di queste risorse sia dal fondo per la contrattazione decentrata 2026 sia dal tetto del salario accessorio del 2016, di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

GLI INCREMENTI STIPENDIALI

Si devono erogare gli aumenti contrattuali con il riassorbimento delle indennità di vacanza contrattuale sia erogata a partire dal 2022 sia del suo aumento di 6,7 volte disposto per tutti gli enti dalla legge di bilancio 2024 (ricordando che in molti enti si è dato corso alla sua erogazione in modo anticipato per il 2024 nel mese di dicembre 2023). Deve invece continuare ad essere erogata la indennità di vacanza contrattuale prevista dalla legge di bilancio 2025: essa copre la mancata stipula del CCNL del triennio 2025/2027 e sarà riassorbita con la stipula di questi contratti, il che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

Si devono liquidare gli arretrati che sono maturati a partire dallo 1 gennaio del 2024: per i precedenti anni 2022 e 2023 non maturano incrementi, essendo gli aumenti pari alla indennità di vacanza contrattuale riassorbita.
Occorre ricordare che la erogazione in modo contestuale degli aumenti contrattuali e degli arretrati determinerà il superamento della soglia di 2.500 euro: in questi casi occorre acquisire l’attestazione della assenza di debiti con l’erario.

Il costo a regime degli aumenti contrattuali entra a far parte della spesa del personale di cui all’articolo 33, del d.l. n. 34/2019, la voce su cui si calcolano le capacità assunzionali, mentre non entra a far parte del tetto di spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, cioè il vincolo di non superare la spesa sostenuta allo stesso titolo mediamente nel triennio 2011/2013 ovvero l’anno 2008 per gli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità. 

LE INDENNITA’ COLLEGATE AL TABELLARE

Si devono erogare gli arretrati che sono maturati sulle voci del trattamento economico accessorio legato al tabellare, cioè il lavoro straordinario, la turnazione ed i compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive.

Occorre calcolare e liquidare gli arretrati che sono maturati, oltre ovviamente a provvedere alla loro rivalutazione per queste indennità da corrispondere. Gli oneri vanno finanziati dal fondo per il lavoro straordinario e per le altre indennità dal fondo per il salario accessorio.

Nella corresponsione degli arretrati maturati per il lavoro straordinario occorre anche includere quelli prestati per ragioni elettorali e quelli eterofinanziati ad altro titolo: ovviamente in questi casi tali oneri sono a carico dell’ente. Gli arretrati vanno imputati ai fondi del 2026.

I PENSIONATI ED I CESSATI

Ai pensionati ed ai dipendenti cessati dal servizio per qualunque motivo, ivi compresi quelli a tempo determinato, occorre corrispondere sia gli incrementi del trattamento economico fondamentale, sia quelli del salario accessorio, nonché gli arretrati che sono maturati. 

Analogamente alle previsioni dettate dai contratti precedenti, si deve aggiungere che ai fini del calcolo del trattamento pensionistico si deve tenere conto di tutti gli aumenti maturati sulla base delle previsioni del contratto; ai fini della indennità di fine rapporto comunque denominata si calcolano solo quelli che sono maturati entro il collocamento in quiescenza.

IL CONGLOBAMENTO DI UNA QUOTA DELLA INDENNITA’ DI COMPARTO 

Dallo scorso 1 gennaio occorre dare corso al conglobamento nel trattamento economico fondamentale della quota della indennità di comparto prevista dalla specifica tabella allegata al CCNL.

Non si determinano conseguenze sul trattamento economico fondamentale, ma la ulteriore rivalutazione delle indennità legate al tabellare e la riduzione delle trattenute da effettuare per i primi 10 giorni di ogni assenza per malattia.

Occorre dare corso alla riduzione in misura corrispondente del fondo per la contrattazione decentrata ed al taglio figurativo al tetto del salario accessorio del 2016 nella stessa misura.

GLI AUMENTI PER I SEGRETARI E PER I DIRIGENTI

Per il tabellare dei dirigenti e dei segretari occorre dare corso con decorrenza dallo 1 gennaio 2024 alla corresponsione degli incrementi del trattamento economico tabellare. E si deve procedere al calcolo ed alla erogazione degli arretrati che sono nel frattempo maturati; a tali arretrati si applica, come per il personale dipendente, la esclusione dal tetto di spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

Ai dirigenti occorre calcolare gli aumenti della retribuzione di posizione previsti dal CCNL nella misura di 1.792,44 euro e, di conseguenza, gli incrementi che si determinano sulla retribuzione di risultato: a tal fine si devono utilizzare gli incrementi del fondo previsti dal CCNL. La decorrenza di tale aumento è fissata a partire dallo 1 gennaio 2024

Ai segretari occorre applicare, sempre con decorrenza da tale data, l’aumento della retribuzione di posizione, le cui misure sono fissate dalla tabella allegata al CCNL, che opera distinzioni sulla base della fascia di inquadramento e della natura e dimensione degli enti.

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