Le amministrazioni devono prevedere che almeno il 30% delle indennità di risultato dei dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti, degli incaricati di elevata qualificazione, sia ancorato al rispetto dei termini per la effettuazione dei pagamenti.
Il vincolo ad introdurre questa scelta legislativa può essere utilizzato nell’ambito del monitoraggio, con cadenza almeno annuale, della metodologia di valutazione in uso nell’ente e con la conseguente previsione dell’impegno ad apportare i cambiamenti che vengono ritenuti necessari.
Nella concreta applicazione di questa disposizione vi sono delle difficoltà e delle scelte operative che devono essere effettuate da parte delle singole amministrazioni e che possono produrre effetti concretamente e significativamente diversi.
LA CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
E’ necessario o, per meglio dire, vincolante che almeno il 30% della retribuzione di risultato debba essere ancorato al rispetto dei termini di pagamento. I revisori dei conti sono chiamati a verificare il rispetto di tale disposizione.
Sono queste le principali indicazioni contenute nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica detta, come indicato nello stesso titolo, le “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative”.
Viene in premessa ricordato che la “Riforma n. 1.11 – Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” costituisce una delle “riforme abilitanti del PNRR che I’Italia si è impegnata a realizzare”, quindi siamo in presenza di un obbligo a cui il Sistema Paese deve dare concreta attuazione.
L’articolo 4 bis del dl n. 13/2023 prevede “l’assegnazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nda ambito che comprende gli enti locali), di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Ciò, nell’ambito dei rispettivi sistemi di valutazione della performance, con integrazione dei corrispettivi contratti individuali e successiva verifica – da parte dei competenti organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile – sul raggiungimento dei medesimi obiettivi assegnati”.
Ci viene ricordata la necessità di una “puntuale e corretta alimentazione dei dati in PCC da parte delle pubbliche amministrazioni.. presidiando in modo costante i seguenti processi: la comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati …; la comunicazione al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili; la corretta implementazione della data di scadenza delle fatture”.
Di conseguenza, “nelle more della revisione del sistema di valutazione della performance, sarà necessario procedere all’integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture .. Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%. Gli obiettivi annuali in parola dovranno essere individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all’articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per quanto attiene, infine, alla individuazione delle figure apicali destinatarie della disposizione (Direttori Generali o Capi Dipartimento) a cui dovranno essere assegnati gli anzidetti obiettivi per il rispetto dei tempi di pagamento e dei quali dovranno essere integrati i relativi contratti individuali (così come specificato nel comma 2 dell’art. 4-bis) ciascuna Amministrazione dovrà provvedere ad individuare tali figure in concreto, in relazione al proprio modello e alla propria dimensione organizzativa”.
Per la circolare, “ad ogni buon conto, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, dell’articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi”.
Leggiamo inoltre che “le verifiche di cui trattasi si inquadrano essenzialmente nel contesto dei compiti che l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile è tenuto ad assolvere, tramite apposite attività di riscontro, anche in relazione all’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali”.
Su queste basi viene tratta la conclusione che spetta al collegio dei revisori dei conti effettuare la verifica del rispetto di questo vincolo e spetta ad esso “verificare, altresì, che nell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti”.
LE INDICAZIONI OPERATIVE
Le amministrazioni devono in primo luogo individuare i dirigenti, ovvero, negli enti che ne sono sprovvisti, i titolari di incarichi di elevata qualificazione, che hanno la responsabilità dei pagamenti delle fatture commerciali e quelli apicali delle relative strutture, quindi i soggetti destinatari della scelta legislativa.
Devono introdurre le necessarie misure organizzative per il rispetto di questo vincolo. In alcune amministrazioni si possono impegnare le strutture ad essere attente nella gestione della piattaforma, ad esempio intervenendo sui pagamenti inseriti nella piattaforma tutte le volte che si registri una anomalia non dipendente dall’ente, ad esempio le irregolarità nei DURC, e sospendendo la decorrenza dei relativi termini. Ed ancora, prestando particolare attenzione alla accettazione o al rifiuto delle fatture. Ed inoltre, intervenendo sul trasferimento della ricezione delle fattura dal protocollo generale alle scrivanie dei dirigenti e/o dei dipendenti addetti, così da ridurre i ritardi di alcuni giorni che si verificano in molte realtà.
Devono infine aggiornare la propria metodologia di valutazione, prevedendo che il rispetto dei termini di pagamento pesi per almeno il 30% nella misura concreta della indennità di risultato.
Questo vincolo può essere introdotto in vari modi. In particolare:
- Con l’inserimento dell’obiettivo nella performance organizzativa dell’ente o delle singole strutture. In questo modo il rispetto o meno del vincolo pesa nella stessa misura per tutti i dirigenti, a prescindere dal loro ruolo, nonché dalla incidenza di questo fattore nella loro attività. Si raggiunge, di converso, il risultato di facile ed immediata applicazione della disposizione;
- Con l’inserimento nella performance individuale dei singoli dirigenti o incaricati di elevata qualificazione che sono interessati. In questo modo si ottiene il risultato di legare questo fattore agli esiti delle attività effettivamente svolte. Vi è però una difficoltà assai marcata, in particolare in numerosi software di gestione della contabilità: non è possibile individuare i tempi effettivi di pagamento delle fatture da parte dei singoli centri di spesa e, una volta che ciò sia stato fatto, è difficile distinguere tra i ritardi ascrivibili al centro di costo e quelli ascrivibili alla ragioneria;
- Con la previsione di un taglio della indennità di risultato, nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, senza modificare le metodologie di valutazione e, quindi, senza incidere sul punteggio assegnato. Tale previsione non è espressamente prevista dal legislatore, ma la sua introduzione sembre essere comunque idonea a perseguire le motivazioni che sono alla base della scelta legislativa;
- Si deve stabilire se il taglio debba essere necessariamente del 30% nel caso di mancato rispetto del vincolo, quindi con una alternativa secca, o se vi sia spazio per graduazioni e differenziazioni, sulla base dei principi fissati dal d.lgs. n. 150/2009, che distinguono tra misurazione e valutazione della performance. Nel caso in cui si opti per questa soluzione si potrebbe differenziare sulla base dei risultati effettivamente raggiunti dai singoli, sulla misura del mancato rispetto, sull’andamento rispetto agli anni precedenti, sulla presenza di fattori che non appartengono alla sfera delle scelte dei singoli dirigenti, quali le difficoltà di cassa. Non si può mancare di sottolineare che la graduazione, per il dettato legislativo, è possibile a condizione di garantire che il taglio per il mancato rispetto dei termini di pagamento è di almeno il 30%. E che, nella verifica sia del rispetto dei termini di pagamento, sia della applicazione della decurtazione, sono coinvolti i revisori dei conti.
